Cassazione Penale, Sentenza n. 33315/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva parzialmente riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra sentenze irrevocabili, censurando la determinazione della pena. Il motivo unico dedotto è la violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., per non aver applicato (o non aver esplicitato l'applicazione) della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato nel calcolo dell'aumento di pena relativo al reato satellite giudicato con rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che dalla motivazione del GIP non è possibile accertare se la riduzione per il rito abbreviato sia stata considerata nella rideterminazione della pena (il GIP aveva fissato la pena complessiva in 10 mesi di reclusione e 1.150 euro di multa). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino - Ufficio GIP, in diversa persona del giudice, affinché nella nuova determinazione la questione (e l'eventuale applicazione della riduzione di un terzo) sia chiaramente esplicitata.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena unitaria, deve motivare chiaramente le operazioni aritmetiche compiute e se ha tenuto conto di eventuali riduzioni derivanti da riti speciali
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di un terzo per il rito abbreviato; la Corte rileva che tale riduzione, essendo aritmeticamente predeterminata, va comunque esplicitata dal giudice dell'esecuzione quando incide sul calcolo dell'aumento relativo al reato satellite
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Stabilisce l'aumento di pena per il reato più grave quando sussiste continuazione; tale aumento, se riferito a reati satellite giudicati con rito abbreviato, è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., e il giudice deve indicare in motivazione di averne tenuto conto
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione ex art. 671 c.p.p. e almeno una delle sentenze coinvolte è stata pronunciata con rito abbreviato, il giudice che ridetermina la pena deve esplicitare se ha applicato la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p.; l'omissione rende la motivazione carente e può determinare l'annullamento limitato alla determinazione della pena.
- La riduzione per il rito abbreviato, pur essendo aritmeticamente predeterminata, richiede una specifica indicazione nel provvedimento del giudice dell'esecuzione: non è necessario motivare l'entità numerica della riduzione, ma è necessario dichiarare di averla computata.
- Nella rideterminazione delle pene per continuazione occorre rendere chiari i passaggi aritmetici: pena base, individuazione del reato più grave, aumenti ex art. 81 c.p., e successiva applicazione di eventuali riduzioni premiali (es. art. 442 c.p.p.). La chiarezza evita annullamenti e rinvii.
- Se la motivazione non permette di verificare l'applicazione delle riduzioni, la Cassazione annulla limitatamente alla determinazione della pena e rinvia il provvedimento al GIP in diversa persona (per conformarsi al principio di terzietà indicato dalla giurisprudenza).
- Per evitare contestazioni, il giudice dell'esecuzione dovrebbe sempre riportare in modo esplicito, anche con semplici calcoli o tabella riassuntiva nel dispositivo, l'operazione aritmetica compiuta per la determinazione della pena unitaria.
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