Ordinanza n. 31/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa idonea misura cautelare, - della determinazione motivata di conclusione del procedimento del SUAP Sangro-Aventino del 13 ottobre 2025 ad oggetto “ autorizzazione unica ambientale inerente la modifica sostanziale AUA 959 del 15/10/2015 della Provincia di Chieti …”; - della determina dirigenziale della Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025 - Ufficio Autorizzazioni Emissioni - AUA - PE-CH - Pescara del 13 ottobre 2025, n. 0402521 ad oggetto “ atto di adozione dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), ai sensi D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per modifica sostanziale AUA …”; - del verbale di conferenza dei servizi del 24 settembre 2025; nonché per quanto occorrer possa per l'annullamento - del parere dell'ARPA Abruzzo, Distretto Provinciale Chieti-Pescara del 23 settembre 2025, prot. (“valutazione tecnica”) con espressa riserva di azione di condanna della Regione Abruzzo al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione motivata di conclusione del procedimento SUAP e determina regionale di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di una precedente AUA, oltre al verbale della conferenza di servizi e al parere tecnico di ARPA Abruzzo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la determinazione motivata di conclusione del procedimento del SUAP Sangro-Aventino, la determina regionale di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla modifica sostanziale di una precedente AUA, il verbale della conferenza di servizi e, ove occorrente, il parere tecnico di ARPA Abruzzo. Hanno inoltre formulato espressa riserva di proporre domanda risarcitoria nei confronti della Regione Abruzzo. Dal testo emerge una controversia su aspetti tecnici concernenti la conformità dell’attività esercitata al titolo autorizzatorio, nonché sull’adeguatezza dell’autorizzazione rispetto alle emissioni prodotte e ai relativi trattamenti. Le specifiche censure di legittimità non sono riportate nell’ordinanza, che richiama soltanto i motivi di ricorso nei limiti necessari all’istruttoria.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né deciso la misura cautelare nel merito. Rilevata la persistente divergenza tra le parti su aspetti implicanti questioni tecniche, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione. L’incombente dovrà accertare, analizzare, illustrare e descrivere, anche con supporti grafici e fotografici e con rinvii alla normativa tecnica pertinente, se l’attività esercitata sia conforme al titolo rilasciato e se quest’ultimo sia adeguato rispetto al tipo di emissioni e ai trattamenti, nonché ogni altro elemento utile alla luce e nei limiti dei motivi di ricorso. La verificazione sarà svolta da personale professionalmente idoneo individuato dal direttore del Dipartimento competente di ISPRA. Le parti, i difensori e i consulenti tempestivamente nominati potranno assistere alle operazioni, previo avviso almeno cinque giorni prima. La relazione dovrà essere depositata entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, secondo le modalità del processo amministrativo telematico. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
"accertare, analizzare, illustrare e descrivere, anche graficamente e fotograficamente ove necessario, e comunque con rinvii alla normativa tecnica pertinente, se il tipo di attività esercitata è conforme al titolo rilasciato e se questo è adeguato per il tipo di emissioni e il trattamento; ogni altro elemento utile alla luce e nei limiti dei motivi di ricorso"
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando la decisione richiede accertamenti tecnici affidati a un organismo o a personale dotato di specifica professionalità.
d.P.C.M. n. 40/2016
Il verificatore deve rispettare le specifiche tecniche del processo amministrativo telematico per il deposito della relazione e degli allegati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da aspetti tecnici controversi tra le parti, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., individuando un soggetto dotato di adeguata professionalità e formulando quesiti circoscritti ai motivi di ricorso.
- La verificazione deve essere svolta mediante accertamenti chiari, sintetici e verificabili, con specifici rinvii alla disciplina tecnica applicabile e alla documentazione rilevante e, ove necessario, con l’utilizzo di rilievi grafici e fotografici.
- Nelle operazioni di verificazione devono essere garantite la partecipazione e il contraddittorio tecnico delle parti, dei difensori e dei consulenti, mediante avviso tempestivo dell’inizio delle operazioni.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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