Sentenza del 17/07/2023 n. 20603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per ritenute non versate relative all'anno 2008, emessa nei confronti della Kinetika Sardegna Srl quale coobbligata e responsabile in solido in qualità di cessionaria di un ramo d'azienda conferito dalla (Omissis) Srl. La ricorrente deduce: (i) violazione del carattere sussidiario della responsabilità del cessionario e mancata escussione preventiva della conferente; (ii) che la responsabilità del cessionario è limitata ai debiti risultanti dagli atti dell'Amministrazione e che al momento del conferimento non risultavano i debiti oggetto della cartella; (iii) che il certificato liberatorio rilasciato dall'Ufficio era incompleto e non poteva gravare sulla conferitaria; (iv) che l'Ufficio avrebbe dovuto verificare, prima del rilascio del certificato, la tempestività dei versamenti (art. 36-bis DPR 600/1973).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che: (a) la mancata preventiva escussione del cedente non determina la nullità della cartella di pagamento ma costituisce eccezione atta a fondare, al più, misure cautelari nell'ambito dell'esecuzione; (b) il certificato liberatorio rilasciato in data 26/01/2009 non poteva evidenziare debiti derivanti da una dichiarazione Mod. 770 presentata tardivamente (22/09/2011) e pertanto non era idoneo a liberare la conferitaria da tali obbligazioni; (c) il motivo relativo al controllo ex art. 36-bis comma 2‑bis DPR 600/1973 è inammissibile perché nuovo ed, in ogni caso, infondato, non risultando elementi di pericolo per la riscossione che imponessero controlli preventivi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente condannata alle spese di giudizio e al pagamento degli oneri processuali indicati.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14
La responsabilità solidale del cessionario/cessionario di ramo d'azienda ha carattere sussidiario, ma la violazione del cosiddetto beneficium excussionis (mancata escussione preventiva del cedente) non rende nulla la cartella di pagamento; tale violazione costituisce un'eccezione esecutiva che può giustificare, se provato il fumus e il periculum, la richiesta di sospensione dell'atto di riscossione.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7
"sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta"
Una dichiarazione anche tardiva o considerata omessa può comunque costituire titolo per la riscossione delle imposte e delle ritenute in essa indicate; perciò debiti risultanti da una Mod. 770 presentata successivamente al rilascio del certificato possono legittimare richieste di pagamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 1
"il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento"
La cartella di pagamento è atto prodromico all'esecuzione forzata: l'effettiva esecuzione (pignoramento, espropriazione) decorre solo dopo il termine previsto; la questione della preventiva escussione del debitore principale si pone al momento dell'effettiva esecuzione, non già come vizio che annulla la cartella.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36‑bis, comma 2‑bis
"se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta"
Il potere di controllo preventivo dell'Ufficio è derogatorio e subordinato all'esistenza di un concreto pericolo per la riscossione; in assenza di elementi che evidenzino tale pericolo, non sussiste l'obbligo di effettuare controlli prima del rilascio del certificato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47
La violazione dell'ordine di escussione può, se adeguatamente dimostrata con fumus e periculum, fondare la richiesta di sospensione dell'atto di riscossione; tuttavia la sospensione è rimessa a regole stringenti e temporali (termine di trattazione) e non equivale alla nullità dell'atto impositivo o della cartella.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del cessionario di azienda/ramo ha natura sussidiaria: la mancata escussione preventiva del cedente non invalida la cartella di pagamento ma costituisce eccezione nell'ambito dell'esecuzione che può giustificare la richiesta di sospensione se dimostrati fumus e periculum.
- Un certificato liberatorio rilasciato alla data del conferimento libera rispetto ai debiti e agli atti conoscibili all'epoca del rilascio; non può coprire pretesi debiti risultanti da dichiarazioni presentate successivamente al rilascio del certificato.
- Le dichiarazioni tardive, anche se considerate omesse, possono costituire titolo per la riscossione delle imposte e delle ritenute indicate; pertanto debiti emersi da dichiarazioni presentate dopo il conferimento possono legittimare l'iscrizione a ruolo nei confronti del cessionario.
- L'Ufficio non è obbligato a svolgere controlli preventivi sugli adempimenti del cedente prima del rilascio del certificato salvo che sussistano elementi concreti che facciano ritenere un pericolo per la riscossione.
- Motivi nuovi non sollevati nei gradi precedenti possono essere dichiarati inammissibili in sede di legittimità; le contestazioni di diritto nuovo vanno tempestivamente sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
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