Sentenza n. 4183/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto confermativo dell’irricevibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato prot. -OMISSIS- del 21.02.2025 adottato dalla Questura di Milano, notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto confermativo dell'irricevibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano, all'esito di un riesame disposto in sede cautelare in un precedente giudizio, aveva confermato l'irricevibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. Nel precedente giudizio l'amministrazione era stata invitata a riesaminare la posizione considerando l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la conversione è ammessa e l'acquisizione della disponibilità della quota deve essere curata d'ufficio dall'amministrazione. Nel presente giudizio, tuttavia, il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, il difetto di una valida procura speciale. La procura era stata rilasciata il 23 aprile 2024, quindi prima dell'adozione del provvedimento impugnato del 21 febbraio 2025, ed era identica a quella utilizzata in un diverso giudizio relativo all'originario provvedimento. Essa faceva riferimento genericamente a ogni stato e grado del giudizio, alla fase esecutiva e all'eventuale opposizione, con richiamo a facoltà proprie del processo civile, senza individuare la controversia concernente il nuovo atto. Il ricorrente non poteva quindi dimostrare che la procura esprimesse la volontà di impugnare il provvedimento successivo e autonomo. È stato inoltre escluso che il difetto potesse essere sanato retroattivamente mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c., ritenuto inapplicabile al processo amministrativo in ragione della sua struttura impugnatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dello ius postulandi. Ai sensi degli artt. 40, comma 1, lettera g), e 44, comma 1, lettera a), c.p.a., il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale riferita alla specifica controversia, tale da consentire l'individuazione dell'atto impugnato, delle parti e dell'autorità adita. La procura anteriore all'emanazione dell'atto impugnato, già utilizzata in un diverso giudizio e priva di elementi idonei a riferirla al nuovo procedimento, non conferisce validamente il potere di rappresentanza. Il collegamento documentale derivante dall'allegazione della procura al ricorso o dalla notificazione congiunta non è sufficiente quando sussistano elementi incoerenti con la riferibilità della procura al giudizio instaurato. Il TAR ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c. per la sanatoria retroattiva della procura invalida. La questione sostanziale relativa alla convertibilità del permesso di soggiorno non è stata esaminata. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.
La procura del difensore deve essere speciale e riferita a una specifica lite, con indicazione degli elementi necessari a individuare la controversia e il provvedimento impugnato.
art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
La mancanza della procura speciale richiesta per il ricorso sottoscritto dal difensore determina l'invalidità processuale che conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del processo civile non consente di applicare disposizioni incompatibili con la struttura impugnatoria del processo amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanare con efficacia retroattiva la mancanza o invalidità della procura non è applicabile al processo amministrativo.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
La norma era stata richiamata nel precedente giudizio quale base normativa della possibilità di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 145/2024
Era stato richiamato nell'ordinanza cautelare per sostenere l'applicazione delle modifiche normative sopravvenute durante l'iter procedimentale; la sentenza definitiva non ha deciso tale questione sostanziale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura conferita al difensore deve essere speciale e riferibile a una specifica controversia; deve consentire di individuare almeno l'atto impugnato, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
- Una procura rilasciata prima dell'emanazione del provvedimento successivamente impugnato, già utilizzata in un diverso giudizio e priva di elementi che dimostrino la volontà di contestare il nuovo atto, non conferisce lo ius postulandi per il relativo ricorso.
- L'allegazione o notificazione della procura unitamente al ricorso può contribuire a dimostrarne la specialità, ma non supera elementi incoerenti che escludano la riferibilità della procura alla controversia instaurata.
- Nel processo amministrativo non è applicabile, per incompatibilità con la struttura impugnatoria del giudizio, la sanatoria retroattiva della mancanza o invalidità della procura prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c.; il ricorso privo di valida procura speciale è quindi inammissibile.
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