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Sentenza

Sentenza n. 541/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 30.6.2025, n. 152, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 30 giugno 2025, n. 152, che aveva imposto il rilascio della carta del docente e l’accredito di somme per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere la carta del docente e ad accreditare complessivamente € 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla notifica del ricorso sino al saldo. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione limitatamente a tali annualità, senza domandare l’importo relativo all’anno scolastico 2024/25. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 1° luglio 2025. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento né ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del titolo, in violazione dell’onere probatorio gravante su chi intenda dimostrare l’adempimento dell’obbligazione esecutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che il Ministero, pur costituito, non aveva provato l’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 1.500,00, con i relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori, refusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    L’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni debitrici può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Incombe su chi afferma l’avvenuto adempimento l’onere di provarlo; nel caso concreto il Ministero, non avendo contestato né documentato l’esecuzione, non ha assolto tale onere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che imponga alla pubblica amministrazione il compimento di attività giuridiche e materiali determinate, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine specifico e fissare, per l’eventuale persistente inerzia, un termine per l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, il creditore può promuovere l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione sulla base del titolo notificato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che intenda dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la relativa prova; la mera costituzione in giudizio, in assenza di contestazioni o documentazione sull’adempimento, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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