Cassazione Penale, Sentenza n. 00479/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto sul fondo rustico sito in Andria e sulle opere ivi realizzate. Le censure, sovrapponibili, lamentano: carenza di motivazione sull'attribuzione a Natale Sansonna della qualità di materiale esecutore delle opere e sul fumus boni iuris; difetto di motivazione e di attualità/concretezza del periculum in mora; errata qualificazione giuridica delle opere (contestando l'applicabilità dell'art. 30 d.P.R. n. 380/2001 e la possibile applicazione del principio di specialità rispetto al reato di costruzione abusiva), possibile concorso con precedente condanna (ne bis in idem), criticità probatorie con riferimento all'uso di immagini tratte da Google Earth e doglianze sulla proporzionalità e attualità della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Natale Sansonna l'inammissibilità è stata pronunciata per carenza di legittimazione a discutere i presupposti della misura (terzo che non è proprietario non può contestare fumus e periculum se non la titolarità del bene). Per Giuseppina Cioce alcune doglianze (sulla qualità di esecutore materiale di Sansonna) sono inammissibili per mancanza di interesse; le restanti censure sono state ritenute manifestamente infondate sul merito: il Tribunale del riesame ha svolto autonoma e logica valutazione degli elementi indiziari, ha correttamente qualificato la fattispecie come lottizzazione abusiva alla luce della progressività e della portata urbanistica degli interventi, ha escluso il ne bis in idem perché gli ulteriori abusi risultavano successivi e diversi rispetto a quelli già giudicati, ha ritenuto utilizzabili le immagini Google Earth come prove documentali e ha ritenuto sussistente il periculum in mora vista la prosecuzione pluriennale dell'attività abusiva e il mancato adempimento dell'ordine di demolizione. I ricorrenti sono condannati alle spese; è disposto il versamento di una somma in via equitativa.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di riesame/appello di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; vanno ricomprese nella nozione sia errori di giudizio/procedimento sia vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 125 cod. proc. pen.
art. 125, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla nozione di violazione di legge nel giudizio di legittimità su misure cautelari.
art. 568 cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito di interesse all'impugnazione: l'interesse deve essere concreto e attuale e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato; la sua mancanza rende inammissibile la doglianza.
art. 649 cod. proc. pen.
art. 649, cod. proc. pen.
Il principio del ne bis in idem opera solo quando vi sia identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale) con riferimento a tempo, luogo e persona; la presenza di nuovi interventi o di prosecuzione dell'attività illecita esclude la preclusione per bis in idem.
d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia)
art. 30 e art. 44, lett. b) e lett. c., d.P.R. n. 380/2001
Art. 30 rilevante per la lottizzazione abusiva (reato a forma libera e progressivo che può realizzarsi con opere che determinano trasformazione urbanistica); art. 44 distingue la costruzione senza titolo (più circoscritta) dalla lottizzazione materiale o negoziale (più ampia e idonea a incidere sulla riserva di pianificazione).
art. 234 cod. proc. pen.
art. 234, comma 1, cod. proc. pen.
I documenti rappresentanti fatti, persone o cose (es. fotogrammi Google Earth) costituiscono prove documentali utilizzabili nel procedimento penale se correttamente acquisite e non specificamente contestate.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte può determinare in via equitativa la somma da versare.
Massime di principio
- Un terzo non proprietario sottoposto al sequestro preventivo non può impugnare per contestare i presupposti della misura (fumus e periculum): può dedurre unicamente la propria titolarità o disponibilità esclusiva del bene.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge; non è lo strumento per rinnovare la valutazione del merito probatorio o per censurare motivate scelte di apprezzamento degli elementi indiziari, salvo motivazione del tutto assente o meramente apparente.
- Le immagini tratte da Google Earth e simili possono costituire prova documentale utilizzabile ai sensi delle norme probatorie, purché la loro datazione e attendibilità non siano efficacemente e specificamente contestate.
- Il periculum in mora può essere fondato sulla prosecuzione pluriennale di un'attività abusiva e sul mancato adempimento di precedenti ordini di demolizione: il rischio di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato è valutabile anche in presenza di condotte cessate ma con effetti permanenti sull'assetto urbanistico.
- Il ne bis in idem richiede identità fattuale e soggettiva: nuove opere o la continuazione dell'attività illecita successiva a una sentenza precedente possono escludere la preclusione per bis in idem.
- Nelle impugnazioni cautelari occorre provare l'interesse concreto e attuale all'impugnazione; contestazioni generiche o prive di specificità sul punto dell'interesse comportano l'inammissibilità.
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