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Sentenza

Sentenza n. 281/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 221/2023 in data 9 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza civile passata in giudicato sul diritto alla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 221/2023 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto di ciascuno alla carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nella motivazione della sentenza civile e per l’importo di 500 euro annui, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 15 novembre 2023 e la certificazione del passaggio in giudicato, gli obblighi risultavano ineseguiti in parte qua. I ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia civile, provvedendo agli adempimenti necessari a rendere disponibili ai ricorrenti le somme o la carta elettronica del docente spettanti. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà intervenire entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dei ricorrenti. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di attività affidata a un dipendente della stessa amministrazione debitrice. È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta in base al giudicato: il periodo decorre dalla notificazione della presente sentenza e termina con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in mancanza, con l’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112-114 c.p.a.

    per l’esecuzione del giudicato

    Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza anche rispetto a un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e può ordinare all’amministrazione di conformarsi agli obblighi risultanti dalla pronuncia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una somma dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione e/o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione

    La penalità di mora può essere liquidata in caso di persistente o ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’esecuzione commissariale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali era decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • L’accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, unitamente alla notificazione della pronuncia e al decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali, legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato e a una successiva comunicazione dell’interessato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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