Sentenza n. 344/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del decreto CAT. Q/2021 PASI n. 401 notificato il 18/8/2021 dalla Questura di Fermo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente e della mancata opposizione dell'Amministrazione. Non ha quindi esaminato i vizi dedotti contro il decreto sanzionatorio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto del Questore di Fermo recante la sospensione per sei giorni delle licenze per trattenimenti musicali e danzanti e per la somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Fermo gli aveva comminato la sospensione, per sei giorni, delle licenze relative ai trattenimenti musicali e danzanti e alla somministrazione di alimenti e bevande nel locale gestito. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 100 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 9 della l. 25 agosto 1981, n. 287, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, il 25 febbraio 2026, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; l'Amministrazione ne ha preso atto senza eccepire.
Norme richiamate
art. 1 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
Norma indicata dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione e falsa applicazione; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 5 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
Norma indicata dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione e falsa applicazione; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 100 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
Norma indicata dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione e falsa applicazione; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 9 l. 25 agosto 1981, n. 287
Norma indicata dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione e falsa applicazione; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base della trattazione e decisione da remoto in udienza camerale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione e l'amministrazione non si oppone, il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione del giudice.
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