Cassazione Penale, Sentenza n. 41910/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto deducendo omissione della Corte di cassazione nel non aver esaminato la documentazione da lui prodotta (un CD/DVD allegato al ricorso) che conterrebbe screenshot/messaggi del 2020 prodotti nel giudizio civile di separazione, elementi che, se considerati, dimostrerebbero la tardività della querela della persona offesa rispetto al reato contestato (art. 615-ter c.p.). Il ricorrente sostiene che tali documenti provino che i dati oggetto di querela erano già noti prima e, quindi, la querela sarebbe tardiva
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) la qualità di condannato del ricorrente era presente per il capo relativo all'art. 615-ter ed era quindi esperibile il rimedio, b) il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto è però limitato agli errori percettivi decisivi e non ai giudizi di valutazione; c) il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza dell'atto: ha allegato genericamente il DVD senza indicare puntualmente quali documenti ivi contenuti dimostrerebbero, in modo inequivoco, la tardività della querela; d) anche ammesso che parte della documentazione provasse la coincidenza dei messaggi del 2020 con quelli prodotti nella causa civile, la contestazione penale riguardava anche ulteriori condotte (es. l'estrapolazione di messaggi inviati ai genitori) non temporalmente collocate dalla querelante e quindi l'eventuale omissione non sarebbe stata decisiva per ottenere la completa assoluzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è stata liquidata la spesa alla parte civile per carenza di contributo istruttorio utile. Infine è stato disposto l'oscuramento dei dati sensibili relativi al titolo di reato
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
La norma è stata applicata quale capo di imputazione contestato: la sentenza ha valutato che la querela non risultava dimostrata tardiva dal ricorrente e che la contestazione penale comprendeva comportamenti plurimi, alcuni dei quali non temporalmente collocati dalla parte offesa
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è ammesso solo a favore del condannato; la Corte chiarisce la distinzione tra errore materiale e errore di fatto (quest'ultimo limitato agli errori percettivi decisivi) ed esclude che il rimedio serva a rimettere in discussione valutazioni di merito
art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiamato quale fonte di un interrogatorio prodotto negli atti (interrogatorio del 31/7/2023) che il ricorrente allega ma la cui rilevanza non è stata specificatamente dimostrata né illustrata ai fini della tardività della querela
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini e alle modalità di trattazione e presentazione delle memorie e delle note spese; la Corte ha ritenuto non tempestive le conclusioni scritte della parte civile ai fini della liquidazione delle spese
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di termini per la presentazione di memorie e motivi nuovi, per valutare la tempestività delle istanze della parte civile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Menziata in riferimento alle condizioni per eventuali eccezioni sulla misura delle somme dovute; la Corte ha ritenuto non sussistere le condizioni previste dalla suddetta sentenza per esenzioni o diverse determinazioni
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi decisivi e non per ricorsi che mirino a rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche
- Il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di allegare e specificare chiaramente ogni documento e di indicarne puntualmente la rilevanza e la correlazione con il vizio denunciato; l'allegato generico rischia l'inammissibilità
- Quando la contestazione penale concerne condotte multiple, anche se una parte della documentazione potesse smentire una sola delle condotte contestate, ciò non è necessariamente decisivo per ottenere la riforma complessiva della sentenza se rimangono altri elementi di responsabilità non neutralizzati
- La qualità di condannato per un capo di imputazione rende esperibile il rimedio straordinario limitatamente ai profili che incidono sulla posizione sanzionatoria già definita definitivamente
- Gli errori di fatto invocati devono essere oggettivamente e immediatamente rilevabili dagli atti e non possono limitarsi a deduzioni mere o a richieste di rivalutazione di prova che implichino sindacato di merito
- Le memorie e le note spese della parte civile devono apportare un contributo argomentativo utile alla decisione per ottenere la liquidazione delle spese; semplici richieste generiche non sono sufficiente motivo
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