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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00435/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione proposta da una persona fisica avverso alcune cartelle di pagamento emesse per il recupero di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, per un importo complessivo di euro 1.067,79. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione dei verbali di accertamento presupposti. In primo grado il Giudice di pace aveva declinato la competenza per territorio in favore del Giudice di pace di Tivoli, luogo di residenza dell'opponente; in appello il Tribunale di Roma ha invece ritenuto competente il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c., rilevando che nelle cartelle non era identificabile il luogo di commissione delle violazioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione degli artt. 18, 112 e 615 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, assumendo che nelle cartelle fossero indicati ente impositore e luoghi delle violazioni; violazione dell'art. 201 cod. strada e dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, per mancata prova della notificazione dei verbali prodromici.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nelle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la competenza territoriale appartiene al giudice di pace del luogo della violazione, ma, quando l'opposizione sia proposta in via recuperatoria avverso la cartella esattoriale e da questa non sia desumibile il luogo dell'illecito, opera il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c. Il secondo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma in favore di Roma Capitale ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    Per le opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la competenza territoriale spetta al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione; se però la cartella impugnata non consente di individuare quel luogo, opera il foro generale delle persone fisiche.

  • art. 18 c.p.c.

    In mancanza di indicazione del luogo della violazione nella cartella esattoriale impugnata in via recuperatoria, si applica il foro generale delle persone fisiche per l'individuazione del giudice competente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma il suo profilo non è stato accolto; la Corte ha ritenuto assorbita la relativa censura dal rilievo sulla competenza territoriale.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce del criterio di competenza applicato dal Tribunale.

  • art. 201 cod. strada

    Richiamato a sostegno del secondo motivo in tema di notificazione dei verbali presupposti; la Corte non si è pronunciata nel merito perché il motivo è stato assorbito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta della parte di decisione del ricorso.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato che partecipi al collegio come relatore/estensore.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 51 c.p.c., per escludere ragioni di incompatibilità del relatore/estensore.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le sanzioni processuali previste, condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la regola generale di competenza territoriale è quella del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
  • Se l'opposizione è proposta in via recuperatoria contro la cartella esattoriale e da quest'ultima non è possibile identificare il luogo dell'illecito, ai fini della competenza si applica il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c.
  • La mancanza, nell'atto impugnato, di elementi idonei a individuare il locus commissi delicti impedisce di radicare la competenza nel foro speciale del luogo della violazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
IstitutiOnere della prova

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