Cassazione Civile, Ordinanza n. 00740/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento che rettificava il Modello Unico 2007 della società: da un lato per la minore perdita dichiarata ai fini IRAP, ritenendo che una sopravvenienza passiva dovesse essere imputata all’anno 2006 e non al 2007; dall’altro per l’indebita detrazione IVA su fatture emesse nell’ambito di rapporti tra consortili e ATI, con aliquota al 20% anziché al 10%. La società sosteneva in cassazione, con due motivi, che la CTR avesse omesso di esaminare documenti decisivi (atti costitutivi delle consortili e patti parasociali) dai quali sarebbe emersa la natura dei rapporti come mandato senza rappresentanza e non subappalto, con conseguente legittimità del ribaltamento dei costi e dell’aliquota IVA applicata; inoltre denunciava motivazione carente o apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che, in assenza di quei documenti, il giudice non avrebbe potuto qualificare il rapporto come subappalto. L’Agenzia ha resistito eccependo anche la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione in ragione della sospensione dei termini per emergenza Covid-19 e della proroga al primo giorno non festivo del termine cadente di sabato. Nel merito ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, rendeva percepibile la ratio decidendi: la società aveva riconosciuto l’errata imputazione temporale della sopravvenienza passiva e, quanto all’IVA, non aveva prodotto i documenti invocati, sicché restava indimostrata la tesi del mandato senza rappresentanza ed era legittima la qualificazione del rapporto come subappalto. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con la decisione impugnata, osservando che la censura sull’omesso esame delle prove documentali non era stata adeguatamente specificata e, comunque, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti oppure dichiara di non dover osservare la regola di valutazione delle prove; non basta contestare l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione di norme sulla motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale parametro della necessaria motivazione della sentenza tributaria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato, per effetto del rinvio del processo tributario, quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Opera il rinvio alle norme processuali civili compatibili nel processo tributario.
art. 1705 c.c.
È evocato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza.
art. 155, quinto comma, c.p.c.
La proroga al primo giorno seguente non festivo si applica anche ai termini per il compimento di atti processuali fuori udienza che scadono di sabato.
art. 83 d.l. n. 18 del 2020
È richiamato per la sospensione dei termini processuali durante l’emergenza Covid-19.
art. 36 d.l. n. 23 del 2020
È richiamato, insieme all’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, per la sospensione dei termini processuali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione dell’omesso esame di documenti richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto dei documenti rilevanti e la loro effettiva produzione nel giudizio di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
- La sola produzione documentale, se non accompagnata dalla necessaria specificazione delle deduzioni svolte nei gradi di merito, non impone al giudice di legittimità un autonomo esame del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica se la ratio decidendi è comunque percepibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, poiché la selezione delle risultanze istruttorie e la qualificazione dei fatti spetta al giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con un dissenso sulla valutazione delle prove, ma richiede che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia dichiarato di non voler osservare la regola di decisione.
- Ai fini della qualificazione del rapporto contrattuale, se la parte che invoca una diversa natura giuridica del rapporto non prova i documenti decisivi, il giudice può fondare la decisione sugli elementi acquisiti e ritenere non dimostrata la tesi alternativa.
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