Sentenza del 06/10/2015 n. 7882 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - SOCIETÀ NON OPERATIVE - Condizioni elusive - Mancato realizzo da vendita immobile per insussistenza di controparti - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che il mancato realizzo dell'immobile e la sua mancata messa a reddito non integrino, di per sé, una condizione elusiva quando dipendano da circostanze oggettive e documentabili, come l'assenza di acquirenti o locatari. In mancanza di un abuso riconducibile a decisioni opportunistiche dei soci, non sussistono i presupposti per applicare la disciplina sulle società non operative.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che il mancato realizzo dalla vendita di un immobile e la sua mancata messa a reddito costituissero condizioni elusive idonee a far scattare la presunzione di non operatività della società. La società ha contestato tale impostazione, sostenendo che l'immobile non era stato venduto né locato per un'impossibilità oggettiva, dovuta all'assenza di controparti interessate, e non per una scelta di convenienza personale dei soci o per finalità elusive.
Norme richiamate
Disciplina delle società non operative e delle società di comodo
La presunzione di non operatività e le conseguenze fiscali connesse non possono essere applicate automaticamente quando la società dimostri che il mancato conseguimento dei ricavi deriva da situazioni oggettive e non da finalità elusive.
Massime di principio
- La mancata vendita o locazione di un immobile societario non è, da sola, prova di elusione o di non operatività.
- Per superare la presunzione di non operatività è rilevante dimostrare l'esistenza di circostanze oggettive, estranee alla volontà dei soci, che impediscano la produzione di ricavi.
- L'Amministrazione finanziaria deve verificare se la mancata redditività dipenda da un effettivo abuso oppure da condizioni di mercato o da altre impossibilità concrete.
- La disciplina antielusiva non può essere applicata quando manca il vantaggio indebito e l'operazione è spiegata da ragioni economiche reali e documentabili.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare prove delle iniziative intraprese per vendere o locare l'immobile, delle condizioni di mercato e dell'assenza di controparti disponibili.
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