Sentenza n. 1411/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 158 del 27 gennaio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 158 del 27 gennaio 2025, resa nel giudizio n. 4210/2024. Il giudice ha rilevato che il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 19 marzo 2025, mentre il ricorso per ottemperanza era stato proposto il 17 luglio 2025. La questione decisiva riguardava l’applicazione dell’art. 14 d.l. 669/1996, che accorda alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro. La ricorrente ha agito prima dell’integrale decorso di tale termine, ritenendo sussistente l’inadempimento dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. Ha affermato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 costituisce uno spatium deliberandi a favore dell’amministrazione e che il divieto, durante tale periodo, di procedere a esecuzione forzata o ad atti propedeutici si applica in modo generalizzato, indipendentemente dallo strumento esecutivo utilizzato dal creditore. Poiché tra la notificazione del titolo, avvenuta il 19 marzo 2025, e la proposizione del ricorso, avvenuta il 17 luglio 2025, non era maturato integralmente il termine di 120 giorni, non risultava configurabile l’inadempimento dell’amministrazione, presupposto dell’azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina l’azione di ottemperanza, esperibile per ottenere l’attuazione del giudicato quando sussista l’inadempimento dell’amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo opera come spatium deliberandi generalizzato a favore dell’amministrazione e preclude, nel periodo considerato, anche l’esperimento dell’azione di ottemperanza, quale strumento esecutivo utilizzato dal creditore.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e deve essere integralmente decorso prima che il creditore possa attivare strumenti esecutivi o propedeutici all’esecuzione nei confronti dello Stato o degli enti pubblici non economici.
- Il divieto di procedere prima del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 ha portata generalizzata e si applica indipendentemente dallo strumento esecutivo utilizzato dal creditore, compreso il ricorso per ottemperanza.
- La proposizione del ricorso per ottemperanza prima dell’integrale decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo impedisce di configurare l’inadempimento dell’amministrazione e comporta il rigetto della domanda.
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