Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 544/2025, che aveva annullato la disciplina regolamentare e tariffaria provinciale del CUP applicabile alle occupazioni di sottosuolo mediante cavidotti funzionali a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatori economici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Provincia ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva accolto il ricorso delle società contro la delibera consiliare provinciale che modificava il regolamento sul canone unico patrimoniale e contro la conseguente delibera presidenziale sulle tariffe 2023. La disciplina provinciale applicava agli operatori produttori di energia da fonti rinnovabili la tariffa standard di 7,50 euro, senza i coefficienti relativi alla classificazione delle strade e alla tipologia e finalità dell'occupazione. Le società sostenevano invece che, per l'occupazione permanente del sottosuolo mediante cavi e condutture strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, fosse dovuto il canone forfettario di 800 euro previsto dall'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021. La Provincia ha dedotto, anzitutto, ultrapetizione, violazione ed erronea applicazione dei commi 817, 826, 831 e 831-bis dell'art. 1 della l. n. 160/2019, nonché dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, sostenendo che l'importo di 800 euro costituisse soltanto una soglia minima e non una tariffa fissa e immodificabile. Ha invocato inoltre il principio di invarianza del gettito, l'autonomia finanziaria provinciale e i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento. In via subordinata ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 119 Cost., sostenendo che la disposizione avrebbe introdotto una disciplina innovativa e irragionevolmente favorevole agli operatori energetici.

La decisione

L'appello è stato respinto. Quanto alla censura di ultrapetizione, il Consiglio di Stato ha chiarito che, anche ove il TAR avesse deciso sulla base di una specifica argomentazione non dedotta, ciò non avrebbe comportato il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.; in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare nel merito la censura effettivamente proposta in primo grado. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la censura delle società relativa all'erronea applicazione della norma di interpretazione autentica. L'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comprendendo il trasporto dell'energia ai distributori che la erogano agli utenti finali, costituisce attività strumentale alla fornitura di un servizio di pubblica utilità anche in assenza di allacci diretti con gli utenti. Per tali occupazioni trova applicazione il criterio speciale previsto dall'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021: l'importo di 800 euro rappresenta una misura fissa e non elevabile, non una mera soglia minima liberamente incrementabile mediante il criterio ordinario. Il comma 831-bis riguarda un settore diverso e non costituisce parametro interpretativo del comma 831. Il principio generale di invarianza del gettito non può abrogare o neutralizzare la disciplina speciale di favore stabilita dal legislatore per le occupazioni con opere a servizio di impianti di energia da fonti rinnovabili. Sono state altresì ritenute infondate le censure di illegittimità costituzionale, poiché la disciplina non viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti locali. Le spese del giudizio d'appello sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 160/2019

    Il principio di invarianza del gettito è una regola generale della disciplina del canone unico, ma non può condurre alla sostanziale abrogazione o neutralizzazione della disciplina speciale prevista dal comma 831 per le occupazioni con opere a servizio di impianti di energia da fonti rinnovabili.

  • art. 1, commi 826, 828 e 829, l. n. 160/2019

    Le disposizioni determinano, per le Province, la tariffa standard di riferimento per il CUP e la relativa riduzione per le occupazioni di sottosuolo; tale criterio ordinario non prevale sulla disciplina speciale del comma 831.

  • art. 1, comma 831, l. n. 160/2019

    Il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

    La disposizione prevede una disciplina speciale per le occupazioni permanenti di suolo pubblico mediante cavi e condutture funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità; l'importo di 800 euro costituisce misura fissa e forfetaria non elevabile mediante il criterio ordinario.

  • art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019

    La disposizione riguarda un settore diverso, relativo agli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e non costituisce elemento di raffronto idoneo a modificare l'interpretazione del comma 831.

  • art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, conv. con l. n. 215/2021

    Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

    La norma di interpretazione autentica include tra le occupazioni agevolate anche quelle effettuate da aziende che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, anche senza rapporti diretti con l'utenza finale; l'importo di 800 euro è un criterio fisso e forfetario.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La sentenza può motivare mediante sintetico riferimento a un precedente conforme o mediante rinvio alle motivazioni di precedenti della stessa Sezione, purché sia comprensibile l'iter logico della decisione.

  • art. 105 c.p.a.

    La deduzione di ultrapetizione della sentenza di primo grado non determina, di per sé, il rinvio al primo giudice; il giudice d'appello deve esaminare nel merito la censura effettivamente devoluta.

  • artt. 3, 97 e 119 Cost.

    La disciplina speciale del canone agevolato per le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità non è stata ritenuta lesiva dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti locali.

Massime di principio

  • Le occupazioni permanenti di suolo pubblico mediante cavi e condutture effettuate da operatori che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, comprese le attività di produzione e trasmissione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, anche quando l'operatore non abbia rapporti o allacci diretti con gli utenti finali.
  • L'importo di 800 euro previsto per le occupazioni disciplinate dall'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, costituisce una misura fissa e forfetaria del canone e non una mera soglia minima che l'ente può incrementare applicando i criteri ordinari di calcolo del CUP.
  • Il principio generale di invarianza del gettito non può prevalere sulla disciplina speciale con cui il legislatore ha stabilito un regime agevolato per determinate occupazioni di suolo pubblico, né può essere utilizzato dall'ente locale per disapplicare o rendere sostanzialmente inefficace tale disciplina.
  • Il comma 831-bis dell'art. 1 della l. n. 160/2019, riferito alle reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, riguarda un settore distinto e non può essere utilizzato come parametro per interpretare restrittivamente il comma 831 relativo alle occupazioni con opere funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
  • Quando in appello viene dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'eventuale ultrapetizione del giudice di primo grado non comporta automaticamente il rinvio al primo giudice: opera l'effetto devolutivo e il giudice d'appello deve decidere nel merito la censura effettivamente proposta e devoluta.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliOccupazione di suolo pubblicoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.