Cassazione Penale, Sentenza n. 42435/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 17/04/2023 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 453 e 648 c.p. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione, sostenendo che il GIP aveva già emesso provvedimenti cautelari che avrebbero neutralizzato l'attività dell'associazione e che gli arresti domiciliari sarebbero stati proporzionati e idonei a soddisfare le esigenze cautelari residuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il GIP di Napoli, con ordinanza del 4/7/2023, sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari ripristinando lo status ante. Pur procedendo a un esame incidentale della fondatezza delle censure ai fini dell'eventuale condanna alle spese e all'ammenda, la Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate rispetto alla motivazione del tribunale, che aveva rilevato reiterazione di condotte delittuose durante misure precedenti, l'uso dell'abitazione come base logistica e la presenza di elementi probatori (perquisizione, intercettazioni). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la procedura incidentale di riesame delle misure cautelari; la decisione impugnata è stata resa nell'ambito di tale procedura
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020, n. 176
Predisposizione del trattamento del procedimento in forma cartolare per le necessità organizzative durante la pandemia; la causa è stata trattata in forma cartolare anche ai sensi di questa disposizione
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228 convertito dalla L. 25/02/2022, n. 15
Ulteriore disposizione che ha consentito il trattamento cartolare del procedimento; richiamata quale base procedurale
artt. 453 e 648 cod. pen.
Reati contestati al ricorrente: detenzione/introduzione di banconote false e ricettazione/illecita gestione del materiale falsificato, che hanno costituito la base delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, consentendo la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella formulazione del ricorso, l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione dell'interesse concreto alla pronuncia (es. perché la misura impugnata è stata poi sostituita con altra favorevole) determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La Corte di Cassazione non svolge un riesame degli elementi di fatto e delle valutazioni probatorie; il controllo in sede di legittimità è limitato a verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidente nel provvedimento impugnato.
- In tema di associazione per delinquere, lo stato detentivo di alcuni componenti non determina automaticamente la cessazione della pericolosità o della partecipazione all'associazione; pertanto la mera esecuzione di misure cautelari su altri membri non è, di per sé, fattore risolutivo che annulli le esigenze cautelari.
- Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inadeguati quando vi sia prova che l'abitazione sia utilizzata come base logistica per l'attività delittuosa o quando il soggetto abbia reiterato condotte delittuose nonostante misure meno afflittive.
- La formulazione generica e non argomentata dei motivi di ricorso espone il ricorrente al rischio di dichiarazione di manifesta infondatezza e a conseguenti condanne per spese e, se emerge colpa nella censura, all'ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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