Cassazione Penale, Ordinanza n. 30415/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha confermato implicitamente l'accertamento di responsabilità per il reato contestato, escludendo che ricorresse una causa di forza maggiore idonea a escludere la punibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per omesso versamento IVA, deducendo l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di una causa di forza maggiore. Secondo il ricorso, la crisi economica che aveva impedito il pagamento del tributo sarebbe dipesa da fattori esterni, in particolare dall'insolvenza di alcuni clienti e dalla pandemia Covid, e quindi integrerebbe una causa di esclusione della punibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito; ha inoltre rilevato che, in fatto, il mancato versamento per l'anno 2019 era conseguenza della scelta dell'agente di soddisfare un debito IVA maturato negli anni 2015-2017, e che tale situazione non integrava una forza maggiore, mancando l'assoluta impossibilità incolpevole di adempiere.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di omesso versamento IVA resta integrato quando il mancato pagamento non sia determinato da una causa di forza maggiore, che deve consistere in un'assoluta impossibilità incolpevole di adempiere.
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Nei reati omissivi, la forza maggiore richiede un fatto imponderabile, imprevedibile e non prevedibile, estraneo alla condotta dell'agente, tale da rendere inevitabile l'omissione; non basta una mera difficoltà economica.
Massime di principio
- La causa di forza maggiore può escludere la punibilità nei reati omissivi solo quando l'agente versi in una situazione di assoluta e incolpevole impossibilità di tenere la condotta doverosa, non essendo sufficiente una semplice difficoltà o crisi di liquidità.
- La forza maggiore deve derivare da un fattore esterno, imponderabile e imprevedibile, che costituisca causa esclusiva dell'evento o dell'omissione; non opera quando l'evento sia anche solo in parte riconducibile a scelte dell'agente.
- Nel reato di omesso versamento IVA, la crisi economica dell'impresa non integra automaticamente la forza maggiore, specie se il mancato adempimento dipende anche dalla decisione di privilegiare altri debiti fiscali o patrimoniali.
- In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate dal giudice di merito senza introdurre reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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