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Ordinanza

Ordinanza n. 2286/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso di primo grado proposto contro il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. In appello è stata proposta istanza cautelare incidentale per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di merito dedotti contro il diniego o contro la sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata fino alla decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto che al danno lamentato dall’appellante potesse ovviarsi mediante la sospensione e ha rilevato, inoltre, l’assenza di ragioni di ordine pubblico ostative all’accoglimento della misura cautelare. La decisione non definisce il merito dell’appello, la cui udienza sarà fissata con decreto del Presidente della Sezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando il danno lamentato dalla parte appellante risulti altrimenti non adeguatamente evitabile e non emergano ragioni di ordine pubblico ostative.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello sospende l’esecutività della sentenza impugnata senza definire il merito dell’impugnazione, che deve essere trattato nella successiva fase di cognizione.
  • In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, l’assenza di ragioni di ordine pubblico ostative costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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