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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13226/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. La censura non investiva la responsabilità per il reato, ma esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il diniego del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la doglianza sulla sospensione condizionale manifestamente infondata e comunque non deducibile in sede di legittimità, perché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego del beneficio con argomentazione logica e coerente con le risultanze processuali, insindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Costituisce la base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave richiamata dalla sentenza.

  • art. 186 c.d.s.

    Norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato solo in via implicita dal controllo sulla motivazione della decisione di merito, ritenuta non viziata e quindi insindacabile in cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Fondamento del ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte afferma che il motivo prospettato non è deducibile in questa sede.

  • art. 616 c.p.p.

    Giustifica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 163 c.p.

    Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena, il cui mancato riconoscimento è stato oggetto dell'unico motivo di ricorso.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La doglianza contro il diniego della sospensione condizionale della pena è inammissibile in cassazione quando risolve una richiesta di rivalutazione del merito della motivazione della sentenza impugnata, se questa è congrua e non illogica.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle condizioni per concedere o negare un beneficio penale, salvo vizi logici o violazioni di legge effettive.
  • Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato o non deducibile in sede di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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