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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17994/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società e un dipendente, con contestazione di due voci retributive: l'indennità di trasferta e lo straordinario. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che riconosceva al lavoratore il diritto all'indennità di trasferta, valorizzando diversi elementi documentali: assenza di un accordo scritto e sottoscritto sulla sede di destinazione, indicazione nei modelli UNI LAV della sede di Somma Vesuviana fino a rettifica successiva, presenza nei cedolini paga della voce "Trasferta Italia" e ammissione della società, tramite il proprio difensore, di aver corrisposto correttamente anche tale indennità. Quanto allo straordinario, la Corte d'appello ha ritenuto non dimostrato che le somme pagate in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. comprendessero anche il compenso per lavoro straordinario, né che la voce "arretrati anni precedenti" del cedolino di giugno 2016 fosse riferibile a tale titolo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 7 CCNL e degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che il lavoratore viveva a Pero e lavorava a Milano, sicché non vi sarebbe stata trasferta; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i pagamenti effettuati coprissero anche lo straordinario e che la Corte territoriale avesse male valutato la documentazione contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché, dietro la dedotta violazione di legge, la società mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sede di lavoro e sulla sussistenza del diritto all'indennità di trasferta. Ha osservato che il giudice d'appello non aveva affermato alcun principio erroneo sulla trasferta, ma aveva valorizzato elementi fattuali da cui desumere che la sede originaria fosse Somma Vesuviana e quindi che la trasferta fosse dovuta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma ostacolato dalla cd. doppia conforme; inoltre la censura investiva elementi istruttori e non un fatto storico decisivo non considerato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL

    richiamato dalla ricorrente come base contrattuale del diritto all'indennità di trasferta; la Corte non ne accoglie la lettura proposta perché la censura mira a sovvertire l'accertamento di fatto sulla sede di lavoro

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    invocati per sostenere un'interpretazione del rapporto e delle pattuizioni sulla sede di lavoro; la Corte li reputa non decisivi rispetto alla reale doglianza, che è di fatto

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è resa in doppia conforme e la censura riguarda in realtà elementi istruttori

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato come limite alla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • art. 423 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'ordinanza di pagamento emessa dal primo giudice, rispetto alla quale la società sosteneva l'inclusione dello straordinario

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2000

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, mira sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
  • Il diritto all'indennità di trasferta va valutato in base all'effettiva sede originaria di lavoro e al carattere temporaneo dello spostamento, secondo gli elementi documentali e fattuali acquisiti in causa.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., quando il fatto storico rilevante sia comunque stato considerato dal giudice.
  • Per vincere la contestazione sull'avvenuto pagamento di una voce retributiva occorre dimostrare in modo puntuale la riferibilità delle somme versate al titolo specificamente controverso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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