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Sentenza

Sentenza n. 7731/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 42 comma 4 bis e ss. del d.lgs. nr. 28 del 30 marzo 2011 con riferimento all’impianto identificato al nr. 1080656, con conseguente applicazione della tariffa incentivante ivi prevista con decorrenza dal 23.08.2013, ovvero, in via subordinata, dal 18.07.2022; e per la conseguente condanna del Gse S.p.A. al pagamento a favore della Tempesti spa delle somme derivanti dall’applicazione delle tariffe incentivanti, nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla domanda;

Giustizia amministrativa202304604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: richiesta del GSE di restituzione di incentivi fotovoltaici indebitamente percepiti, nonché mancata definizione dell'istanza per l'applicazione della decurtazione incentivante prevista dall'art. 42, comma 4-bis, d.lgs. 28/2011

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 42, commi 4-bis e seguenti, d.lgs. 28/2011, con riferimento a un impianto fotovoltaico nel quale erano stati installati moduli non certificati o non conformi, e la conseguente applicazione della tariffa incentivante con decorrenza dal 23 agosto 2013 o, in subordine, dal 18 luglio 2022, oltre alla condanna del GSE al pagamento delle somme dovute. Il GSE ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la società non aveva impugnato né il provvedimento di decadenza del 25 settembre 2018 né il successivo provvedimento del 24 giugno 2022, con cui era stata chiesta la restituzione di € 100.173,75 di incentivi. Tali atti, non contestati nei termini, si erano consolidati. Il GSE ha inoltre dedotto la carenza di interesse e l'inammissibilità dell'azione, poiché la società lamentava l'inerzia amministrativa rispetto alle istanze del 18 luglio 2022 e del 18 settembre 2023 senza proporre l'azione avverso il silenzio. Nel merito, il GSE ha sostenuto che la ricorrente non fosse titolare di un diritto automatico all'applicazione della decurtazione del 10% della tariffa incentivante.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili esaminati. In primo luogo, ha ritenuto che l'azione di accertamento non possa essere utilizzata per eludere l'onere di tempestiva impugnazione degli atti amministrativi lesivi. La domanda, pur formalmente qualificata come accertamento della debenza delle somme e dei presupposti per la tariffa incentivante, era sostanzialmente diretta a contestare la pretesa creditoria del GSE già cristallizzata nel provvedimento del 24 giugno 2022. La mancata impugnazione di tale atto impediva quindi di rimetterne in discussione validità ed effetti mediante un'azione di accertamento negativo. In secondo luogo, il TAR ha rilevato che il procedimento relativo all'istanza ex art. 42, comma 4-bis, d.lgs. 28/2011 non era ancora stato definito: il GSE aveva inviato un preavviso di rigetto e successivamente concesso una proroga per esaminare le osservazioni della società. La ricorrente avrebbe dovuto proporre un'azione avverso il silenzio, non chiedere al giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di un potere ancora in itinere. Una pronuncia sostitutiva avrebbe violato l'art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 4-bis, d.lgs. 28/2011

    Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE.

    La disposizione prevede una misura di favore applicabile su istanza del beneficiario quando ricorrono i presupposti normativi; la sua invocazione non consente però di superare il consolidamento degli atti amministrativi lesivi né di ottenere dal giudice una pronuncia sostitutiva mentre il relativo potere amministrativo è ancora in esercizio.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

    Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione mediante una pronuncia di accertamento o condanna riferita a un potere amministrativo ancora in itinere.

Massime di principio

  • L'azione di accertamento non può essere utilizzata per eludere l'onere di tempestiva impugnazione di un provvedimento amministrativo lesivo: la mancata o tardiva impugnazione dell'atto presupposto ne determina il consolidamento e preclude la successiva contestazione della sua validità e dei suoi effetti anche mediante un'azione di accertamento negativo del rapporto o della debenza delle somme richieste.
  • Le controversie relative all'an o al quantum di una pretesa economica accertata dall'amministrazione nell'esercizio di potestà pubbliche riguardano un atto autoritativo e devono essere proposte mediante tempestiva impugnazione del provvedimento che ha determinato la pretesa; non è ammissibile riproporre le medesime contestazioni sotto forma di azione di accertamento negativo.
  • Quando l'amministrazione non ha ancora concluso il procedimento relativo a un'istanza e il potere amministrativo è ancora in itinere, il privato non può chiedere al giudice una pronuncia sostitutiva sull'esercizio del potere; ove ne ricorrano i presupposti, deve proporre l'azione avverso il silenzio.
  • L'art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, anche quando la domanda sia formalmente configurata come accertamento o condanna.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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