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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34757/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2005 e 2006, fondati su accertamento sintetico del reddito e su elementi indiziari relativi al possesso/utilizzo di beni e disponibilità economiche: un'autovettura, una villa in costruzione e una casa vacanze. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo vizi di legittimità e merito, ma i giudici di merito avevano respinto i ricorsi. In cassazione la parte ricorrente ha articolato sei motivi: omessa pronuncia sui presupposti dell'accertamento sintetico; violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni; ultrapetizione e violazione del contraddittorio per avere il giudice considerato la spesa complessiva per la villa; errata affermazione circa l'insufficienza della tracciabilità dei movimenti finanziari; motivazione illogica e nullità della sentenza; mancata rideterminazione della pretesa impositiva alla luce delle risultanze processuali. Prima dell'esame dei motivi, però, la ricorrente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della controversia e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha ritenuto provata l'adesione della contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con conseguente cessazione della materia del contendere. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto. Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione, richiamando l'orientamento secondo cui, in tale ipotesi, la condanna alle spese contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione del contraddittorio e vizi motivazionali qualificati come nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma sul divieto di ultrapetizione e sull'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e le eccezioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 101 e 112 c.p.c. a sostegno della doglianza sulla violazione del principio dispositivo e sull'uso di elementi di fatto asseritamente ultronei.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato a tutela del contraddittorio, deducendosi che la Ctr avrebbe introdotto elementi non vagliati dalle parti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare la pretesa assoluta illogicità della motivazione, prospettata come causa di nullità.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento al riparto dell'onere probatorio in materia di presunzioni semplici nell'accertamento sintetico.

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce la disciplina dell'accertamento sintetico del reddito richiamata per contestare i presupposti di applicabilità e il corretto uso degli indici di capacità contributiva.

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato specificamente per sostenere che il giudice di merito avrebbe errato nel riparto dell'onere della prova e nella valutazione degli indizi.

  • art. 36, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla tracciabilità dei movimenti finanziari e sulla dimostrazione della capacità economica.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato con riguardo alla richiesta di rideterminazione della pretesa impositiva in base alle risultanze processuali.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    È la norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie cui la contribuente ha aderito, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in giurisprudenza per escluderne l'applicazione alla rinuncia in materia di definizione agevolata, con conseguente compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando il contribuente prova di avere aderito a una definizione agevolata della controversia tributaria e di averne adempiuto le condizioni, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Nelle controversie tributarie definite in via agevolata, la disciplina delle spese segue la ratio incentivante dell'istituto: la compensazione è la soluzione coerente, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia del ricorso.
  • In presenza di accertamento sintetico del reddito, le censure sul riparto dell'onere probatorio, sulla sufficienza della prova documentale e sulla valutazione della capacità contributiva restano assorbite se interviene una causa estintiva del giudizio prima dell'esame del merito.
  • La cessazione della materia del contendere, se debitamente documentata, impedisce la pronuncia sui singoli motivi di ricorso e conduce alla chiusura del processo senza decisione sul fondamento della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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