Sentenza n. 642/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 138/2025, relativa all’accredito di somme sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 138/2025. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente le somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, per gli anni scolastici indicati nel giudicato. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha contestato la mancata esecuzione. Dagli atti risultava che la sentenza era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite dalla sentenza presupposta, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio. Il commissario dovrà adempiere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti compiuti. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’attuazione coattiva del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla notificazione e al passaggio in giudicato della pronuncia, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza presupposta aveva previsto il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 86, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata nella nota finale apposta al testo, senza che dalla pronuncia emerga una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando una pronuncia giurisdizionale è stata notificata all’amministrazione, è passata in giudicato ed è decorso il termine legale per l’adempimento, il privato può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione concreta dell’obbligo imposto.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un obbligo pecuniario risultante dal giudicato, il giudice deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta dell’interessato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, quando tale soluzione sia idonea ad assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
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