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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24417/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per ricettazione di batterie di provenienza furtiva. Il primo ricorrente ha dedotto, da un lato, contraddittorietà e travisamento della prova nella motivazione sulla responsabilità, sostenendo che le dichiarazioni rese in dibattimento fossero state male valutate; dall’altro, ha chiesto la riqualificazione del fatto nell’ipotesi di ricettazione di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. Il secondo ricorrente ha dedotto: mancanza di motivazione sul dolo della ricettazione; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancata riqualificazione ex art. 712 c.p.; mancata esclusione della recidiva e erroneità del bilanciamento tra circostanze. La Corte ha rilevato che tutte le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto e della prova, già compiutamente esaminati nei due gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le censure del primo ricorrente volte a ottenere una rilettura del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, e ha escluso che vi fosse travisamento rilevante, anche perché il dato asseritamente travisato era stato esaminato già dal primo giudice. Ha inoltre reputato priva di specificità la doglianza sulla riqualificazione ex art. 712 c.p., poiché le sentenze di merito avevano già motivato sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del materiale. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha giudicato manifestamente infondati o non specifici i motivi sul dolo della ricettazione, sulla particolare tenuità del fatto, sulla riqualificazione ex art. 712 c.p. e sulla recidiva/bilanciamento circostanziale, richiamando la congrua motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, rispetto alla quale è stata confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza della provenienza illecita del bene.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato come possibile riqualificazione del fatto in ipotesi di acquisto di cose di sospetta provenienza, ma escluso perché la prova acquisita mostrava la consapevolezza della provenienza delittuosa del materiale.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa per difetto del requisito della non abitualità della condotta.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro generale per il giudizio di bilanciamento tra circostanze, rimesso al giudice di merito se congruamente motivato.

  • art. 99 c.p.

    Implicitamente richiamato nella parte relativa alla recidiva, ritenuta correttamente applicata in ragione della reiterazione e gravità delle condotte.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale veicolo dei motivi di ricorso in cassazione, che però non possono tradursi in una nuova valutazione del fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo errori di motivazione effettivamente dedotti nei limiti del sindacato di cassazione.
  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della decisione impugnata; se la prova è stata già valutata in primo grado, la doglianza non è ammissibile nei medesimi termini.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già formulate in appello senza una critica specifica alle ragioni poste a base del rigetto nel giudizio di merito.
  • La riqualificazione del fatto da ricettazione a fattispecie meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza non è configurabile quando la motivazione di merito accerti la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando difetti il requisito della non abitualità della condotta o quando la motivazione di merito ne escluda i presupposti in modo congruo.
  • Il giudizio sulla recidiva e sul bilanciamento tra circostanze è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica, anche sintetica, purché coerente con i parametri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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