Cassazione Penale, Sentenza n. 6757/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Frosinone per omicidio (artt. 110, 575, 577 c.p.) e per detenzione/porto illegale di arma (legge 895/1967). Il ricorrente denunciava: carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari; omissione di valutazione di elementi favorevoli (ex art. 292 co. 2-ter e art. 358 c.p.p.) quali esami tecnici non eseguiti (prova STUB), perizia antropometrica, geolocalizzazione del cellulare; utilizzazione e valore probatorio delle dichiarazioni rese da soggetti che erano o sarebbero divenuti indagati in procedimenti connessi (richiamo art. 192, co.3, art. 210 c.p.p.); mancata e/o insufficiente indicazione degli avvisi ai prossimi congiunti (art. 199 c.p.p.); contraddizioni relative alla riconducibilità soggettiva dello sparatore (mano usata per sparare, differenze di altezza fra passeggero e conducente dello scooter, tipologia di casco e calzature, disponibilità del T-Max). La difesa chiedeva annullamento/concessione di misura meno afflittiva (obbligo di dimora o domiciliari).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato che molte censure difensive erano state esaminate correttamente dal Tribunale del riesame (es.: sulla mancata esecuzione di alcune indagini preventive la Corte ha richiamato i limiti dell'obbligo di acquisire "elementi a favore" esclusivamente oggettivi e risolutivi) e ha respinto le eccezioni relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni ante 07/02/2023 e agli avvisi ai congiunti. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione su punti essenziali relativi alla riferibilità soggettiva del fatto: il Tribunale del riesame non ha fornito un confronto adeguato e non ha risolto le alternative plausibili emerse (motivazione "perplessa") su elementi come mano usata per sparare, differenze di altezza fra i due occupanti del T-Max, caratteristiche del casco e delle scarpe, nonché sulla valutazione complessiva dell'alibi/falsità dell'alibi. Il motivo sulla insufficiente motivazione ha quindi portato all'annullamento parziale del provvedimento con rinvio per nuovo esame (e conseguente necessità di nuova e motivata valutazione sulle esigenze cautelari e sulla gravità indiziaria). In sintesi: alcune doglianze rigettate, altre (quelle inerenti alla carenza motivazionale sulla identificazione del colpevole) accolte; la custodia cautelare è stata rimessa al nuovo giudizio del giudice competente.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma centrale per la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (controllo su violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione) e l'obbligo del giudice di valutare gli elementi ai fini della gravità indiziaria
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari. La Corte ha ritenuto le questioni relative all'adeguatezza della misura assorbite dalla censura sulla gravità indiziaria, rimandando la loro verifica nel nuovo giudizio
art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen.
Obbligo di valutare anche gli elementi favorevoli all'indagato; la Corte precisa che rientrano in tale nozione solo elementi oggettivi e con forza concludente, non semplici prospettazioni difensive
art. 358 cod. proc. pen.
Disciplina dell'istruttoria: censura sull'omesso compimento di accertamenti; la Corte ricorda che la mancata effettuazione di indagini può essere rilevante solo se gli accertamenti sarebbero stati decisivi e gli elementi mancanti avevano natura oggettiva e conclusiva
art. 63 cod. proc. pen.
Tutelare l'ascolto delle persone quando le dichiarazioni sono autoaccusatorie; la Corte distingue fra teste e soggetti che al momento delle dichiarazioni dovevano già essere considerati indagati, richiedendo indizi non equivoci per attribuire lo status di indagato
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Valutazione delle dichiarazioni rese da coindagati o indagati in procedimenti connessi: tali dichiarazioni richiedono riscontri che ne confermino l'attendibilità; la Corte ha confermato l'applicabilità della regola ma ha ritenuto che il Tribunale ha correttamente distinto le date e la qualità delle dichiarazioni
art. 210 cod. proc. pen.
Regole sull'assunzione delle sommarie informazioni; la Corte ha valutato se alcune persone avessero dovuto essere sentite con la veste di indagati e ha ritenuto che la valutazione sia una quaestio facti non sindacabile se adeguatamente motivata
art. 199 e art. 201 cod. proc. pen.
Avviso ai prossimi congiunti della facoltà di non rispondere; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura quando gli avvisi risultano formalmente nei verbali e la doglianza è risultata aspecifica
art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Concetto di connessione probatoria tra reati: la Corte segnala che la connessione probatoria richiede un peculiare atteggiarsi degli elementi evocativi e non basta la comune fonte probatoria
art. 110, 575, 577 cod. pen.
Contestazione di concorso in omicidio e circostanze aggravanti; le norme penali costituivano l'oggetto dell'accusa ma la Cassazione si è limitata a verificare la congruenza motivazionale sulla riferibilità soggettiva
art. 61 n.1 cod. pen.
Circostanza aggravante (es. cagionamento della morte); la Corte ricorda che l'aggravante è stata utilizzata dall'accusa ma l'attenzione della Cassazione è stata sulla qualità del vaglio indiziario
legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4 comma 2 lett. a)
Aggravante per detenzione/porto illecito di arma quando commesso da più persone riunite e travisate; norma citata nella contestazione ma non oggetto del vizio decisivo sul quale la Cassazione ha annullato
Massime di principio
- Il giudice delle misure cautelari deve valutare anche gli elementi favorevoli all'indagato, ma soltanto se si tratta di circostanze oggettive e dotate di forza concludente; mere prospettazioni difensive non impongono la nullità
- Il movente, da solo, non può costituire indizio autonomo decisivo: ha funzione di rafforzare altri elementi indizianti già chiari, precisi e convergenti
- L'alibi falsamente costruito (alibi "mendace") può costituire un forte elemento sintomatico e rafforzare la gravità indiziaria; un alibi semplicemente fallito non è invece di per sé privo di rilevanza difensiva
- Quando le dichiarazioni provengono da soggetti poi ritenuti indagati in procedimenti connessi, esse devono essere valutate insieme a riscontri obiettivi che ne confermino l'attendibilità (art. 192 co.3); la linea temporale e lo stato conoscitivo dell'autorità procedente al momento dell'escussione sono determinanti
- Il giudice del riesame non può limitarsi a una motivazione per relationem senza mostrare un vaglio critico: quando esistono alternative plausibili sulla identificazione dell'autore del reato, la motivazione deve risolverle esplicitamente; in presenza di motivazione "perplessa" l'ordinanza è annullabile
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può ri-valutare i fatti ma verifica se il giudice di merito ha esaminato tutti gli elementi, ha risposto alle censure e ha motivato in modo logico e congruo
- In caso di dubbio tra interpretazioni egualmente plausibili di un elemento probatorio, a fini cautelari va preferita l'interpretazione più favorevole all'imputato, salvo che questa sia incompatibile con altri elementi univoci
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