Cassazione Penale, Sentenza n. 28245/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata e non convincente attribuzione a Flammia della sottrazione di energia elettrica e dell'allacciamento abusivo; 2) erronea applicazione dell'art. 625 n.2 c.p., sostenendo che il collegamento di un cavo "dietro la basetta del misuratore" non integra la violenza sulle cose; 3) mancata applicazione della nuova disciplina che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, con conseguente richiesta di riconsiderazione della perseguibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" collegando la motivazione della sentenza impugnata con quella di primo grado e ha ritenuto che i motivi proposti non superino la mera riproposizione degli stessi rilievi già respinti in appello. Sul merito: ha confermato che la titolarità dell'esercizio beneficiario e il periodo di sottrazione di energia costituiscono elementi indiziari sufficienti a ricollegare l'illecito al ricorrente; ha affermato che l'aggravante per violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) è configurabile anche quando l'allaccio abusivo sia stato materialmente eseguito da terzi e che il by-pass del contatore comporta il distacco dei fili conduttori, quindi la "violenza sulle cose". Quanto alla nuova disciplina (D.Lgs. n.150/2022) che rende il reato procedibile a querela, la Corte ha ritenuto la questione inidonea a incidere sul giudicato in questa sede: la sopravvenuta procedibilità a querela non ha natura abrogativa tale da invalidare il giudicato sostanziale e, inoltre, il motivo era prematuro poiché il ricorso era stato proposto prima dell'esaurirsi del termine per la proposizione della querela. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul reato di furto; utilizzata come riferimento alla fattispecie base (sottrazione di energia elettrica) contestata all'imputato
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante per "violenza sulle cose"; la Corte interpreta che l'allacciamento abusivo alla rete, con by-pass del contatore e distacco dei fili conduttori, integri tale aggravante anche se materialmente eseguito da terzi quando il beneficiario ne abbia conoscenza o ne sia stato negligente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato considerato formulato nei limiti strettamente necessari
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228
Norme che autorizzano il trattamento del procedimento in forma cartolare (senza discussione orale); richiamate nel procedimento di trattazione
art. 2, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 150/2022
Dispositivo che ha modificato la perseguibilità del delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, rendendolo procedibile a querela; la Corte segnala che tale sopravvenienza non incide sul giudicato sostanziale in questa fase
art. 85, comma 1, D.Lgs. n. 150/2022
Richiama il termine per la promozione della querela previsto dalla nuova disciplina; la Corte osserva che il ricorso è stato presentato prima della scadenza di tale termine, rendendo intempestiva la censura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e possibile ammenda; applicata dalla Corte per imporre il pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la sentenza di merito è "doppia conforme" (appello conferma primo grado), la Corte di Cassazione è molto rigorosa verso motivi che ripropongono le stesse critiche già valutate: i ricorsi generici o che non svolgono una critica argomentata alla motivazione vengono dichiarati inammissibili
- Nel furto di energia elettrica il beneficiario dell'allaccio abusivo può essere ritenuto responsabile anche se non ha materialmente eseguito la manomissione, quando era a conoscenza dell'allaccio o quando l'ignoranza è imputabile a colpa
- L'aggravante di "violenza sulle cose" (art. 625 n.2 c.p.) si configura quando l'allaccio abusivo comporta il distacco dei fili conduttori e il by-pass del contatore, indipendentemente dal fatto che la manomissione sia stata eseguita da terzi
- La sopravvenuta modifica normativa che rende un reato procedibile a querela non produce automaticamente effetti estintivi o abrogativi sul giudicato sostanziale; non sempre può essere invocata in Cassazione per ottenere la riforma del giudicato
- Le impugnazioni basate su mutamenti normativi devono considerare i termini e la tempestività: rilevare la nuova procedibilità a querela prima che sia possibile promuovere la querela può rendere la censura prematura e inammissibile
- Chi contesta una sentenza in Cassazione deve svolgere una critica specifica e argomentata rispetto alla motivazione contestata; la mera riproposizione dei motivi di appello senza nuovo fondamento è inammissibile
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni (ammenda) se emergono profili di colpa nella formulazione del ricorso
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