Cassazione Civile, Ordinanza n. 14425/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro nel giugno 2010 sulle somme corrisposte come incentivo all'esodo, sostenendo che dovesse applicarsi il regime fiscale di favore previsto per tali erogazioni. L'istanza era stata presentata il 30 gennaio 2013 dopo un silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo tempestiva la domanda e applicabile il beneficio fiscale anche ai rapporti cessati in attuazione di atti o accordi sottoscritti prima del 4 luglio 2006, richiamando un accordo aziendale del 30 giugno 1999 più volte prorogato fino al 31 dicembre 2011. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 36, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito riconosciuto il regime di favore senza prova dell'adesione individuale del lavoratore al piano di esodo e senza prova della data certa di tale adesione anteriore al 4 luglio 2006.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che l'ultrattività del beneficio fiscale di cui all'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917 del 1986 opera solo in due ipotesi alternative: per somme corrisposte in relazione a rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure per somme corrisposte in relazione a rapporti cessati dopo tale data ma in esecuzione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Nel caso concreto la CTR si era limitata a richiamare un accordo collettivo del 30 giugno 1999 e successive proroghe, senza accertare la personale adesione del contribuente al piano di esodo in data anteriore alla modifica normativa. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
Il beneficio fiscale per i contributi di incentivo all'esodo continua ad applicarsi solo nei limiti temporali e documentali fissati dalla normativa transitoria richiamata dalla Corte.
art. 36, comma 36, d.l. n. 223 del 2006
La norma di modifica/abrogazione non esclude l'ultrattività del previgente regime di favore solo nelle due ipotesi alternative individuate dalla giurisprudenza di legittimità.
L. n. 248 del 2006
Norma di conversione del d.l. n. 223 del 2006 richiamata quale fonte della disciplina transitoria applicabile.
art. 2697 c.c.
Il contribuente che chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del diritto al regime fiscale di favore, inclusa l'adesione al piano di esodo in epoca utile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Il regime fiscale di favore per l'incentivo all'esodo, nonostante l'abrogazione della disposizione originaria, continua ad applicarsi solo quando ricorra una delle due condizioni alternative: cessazione del rapporto entro la data di entrata in vigore della nuova disciplina oppure cessazione successiva ma in esecuzione di atti o accordi con data certa anteriore al 4 luglio 2006.
- Chi domanda il rimborso dell'IRPEF trattenuta su somme qualificate come incentivo all'esodo deve fornire idonea prova sia della natura dell'erogazione sia della propria adesione personale al piano o all'accordo entro la data rilevante.
- Non è sufficiente richiamare un generico accordo collettivo o sue proroghe: occorre un accertamento specifico sulla posizione individuale del contribuente e sulla data certa dell'adesione, trattandosi di presupposti costitutivi del diritto al beneficio.
- In sede di legittimità, l'erronea applicazione della disciplina transitoria sul trattamento fiscale delle somme corrisposte per l'esodo legittima la cassazione della sentenza di merito con rinvio per nuovo esame.
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