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Sentenza

Sentenza n. 385/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto commissariale n. 159 del 2.10.2025, adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Molise, avente a oggetto “Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 57 del 10.10.2024; 2) ove occorra, ogni relazione istruttoria della Regione Molise e, ove adottato, di ogni altra Amministrazione procedente, nonché la nota del Ministero della salute prot. n. 4339/2024, prot. RM n. 27531/2024, in quanto richiamati nelle premesse del predetto D.C.A. n. 159/2025, mai trasmessi alla ricorrente, con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; 3) ogni atto istruttorio, analisi o verbale presupposto, i pareri ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati, anche questi mai trasmessi alla ricorrente, con riserva eventuale di motivi aggiunti; 4) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ai suddetti provvedimenti, nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente per le prestazioni per cui è convenzionata;

Giustizia amministrativa202500393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto commissariale di rideterminazione delle tariffe per prestazioni riabilitative, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari, adottato in dichiarata esecuzione del giudicato formatosi sull'annullamento del precedente tariffario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare e gestore di una struttura residenziale accreditata con 68 posti letto, di cui 40 per RSA R2 e 28 per residenza protetta R3, ha impugnato il decreto commissariale n. 159/2025 e gli atti istruttori e presupposti, deducendo la violazione e l'elusione della sentenza del TAR Molise n. 160/2024, la nullità per violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, sviamento, mancato contemperamento degli interessi e violazione dell'affidamento. La censura centrale riguardava la riproposizione, in tutto o in parte, delle tariffe già annullate senza una reale e documentata analisi dei costi. Il decreto impugnato indicava soltanto alcune tariffe e ometteva quelle relative alle prestazioni R2 e R3 erogate dalla ricorrente. L'Amministrazione aveva richiamato genericamente una disamina dei costi e il CCNL AIOP, ma non aveva esplicitato i dati, i calcoli e le ragioni delle singole determinazioni. La ricorrente lamentava inoltre l'omessa considerazione dell'andamento del costo della vita e degli indici Istat, dei rinnovi contrattuali, del costo del personale sanitario e non sanitario, degli adeguamenti strutturali e organizzativi conseguenti alla pandemia da Covid-19, del rincaro energetico, dei costi di beni e servizi, della quota di profitto e della verifica dell'idoneità delle tariffe a garantire un'adeguata remunerazione. Deduceva infine la violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-sexies d.lgs. 502/1992, sostenendo che le tariffe dovessero riflettere i costi standard di produzione e consentire la remunerazione effettiva delle prestazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua i provvedimenti impugnati, limitatamente alle remunerazioni riconosciute alla ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che il nuovo decreto non avesse dato effettiva esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 160/2024, che aveva annullato il precedente tariffario per carenza istruttoria e difetto di motivazione. Anche il nuovo atto si limitava a indicazioni metodologiche generiche e alla sostanziale riproposizione delle tariffe già annullate, senza esplicitare gli importi delle singole componenti di costo, i dati raccolti, i criteri di calcolo e la ragione della scelta dei valori tariffari. L'Amministrazione non aveva dimostrato di avere valutato il costo della vita, gli indici Istat, i rinnovi contrattuali, il personale non sanitario, i costi energetici, gli oneri post-pandemici, le altre componenti produttive e la quota di profitto. Il vizio istruttorio si è riflesso sulla motivazione del provvedimento. Il TAR ha inoltre rilevato l'omessa determinazione delle tariffe relative a tutte le tipologie di prestazioni considerate nel precedente nomenclatore, comprese quelle R2 e R3 per le quali la ricorrente era accreditata e contrattualizzata, con conseguente incertezza dei rapporti giuridici. La sottoposizione della Regione al piano di rientro non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria completa e di motivare puntualmente le scelte tariffarie, né consente di acquistare prestazioni a un prezzo che non copra i costi e non garantisca un'adeguata remunerazione. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo la nullità del provvedimento per elusione del giudicato; la decisione ha accolto il ricorso per i vizi di istruttoria e motivazione, senza qualificare espressamente l'atto come nullo ai sensi della disposizione.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento.

    I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture costituiscono elementi rilevanti nella determinazione dei costi delle prestazioni.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazioni interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificatone professionale del personale effettivamente impiegato

    La determinazione tariffaria deve considerare anche l'organizzazione interna e la dotazione quantitativa e qualitativa del personale delle strutture accreditate.

  • art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992

    con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di servizio da remunerare e determina le Tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali

    Le tariffe massime devono essere determinate sulla base dei costi standard di produzione e delle quote standard dei costi generali.

  • art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. 502/1992

    sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi

    L'aggiornamento tariffario deve essere effettivo e preceduto da un'istruttoria analitica sui costi dei principali fattori produttivi, sull'innovazione tecnologica e organizzativa e sugli altri elementi indicati dalla legge; non è sufficiente una riproposizione nominale delle tariffe precedenti.

  • art. 32 Cost.

    Il contenimento della spesa sanitaria deve essere conciliato con la tutela del diritto alla salute e con la ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle scelte sui livelli di assistenza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esercita il potere di aggiornare le tariffe sanitarie, pur disponendo di discrezionalità sull'an, sul quando e sul quantum dell'intervento, deve svolgere un'istruttoria effettiva, congrua e documentata e deve esplicitare nel provvedimento i dati e i passaggi logici che conducono alla quantificazione di ciascuna tariffa.
  • La determinazione delle tariffe per prestazioni sanitarie accreditate non può fondarsi su una mera riproposizione, formale o sostanziale, delle tariffe precedentemente vigenti e annullate; l'aggiornamento deve misurarsi con l'attualità dei costi dei fattori produttivi e con gli eventi sopravvenuti rilevanti.
  • L'istruttoria tariffaria deve considerare, in quanto pertinenti, tutte le componenti di costo delle prestazioni, tra cui personale sanitario e non sanitario, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazioni tecnologiche e organizzative, rinnovi contrattuali, inflazione, costi energetici e oneri conseguenti a emergenze sanitarie, nonché la quota di profitto, dando evidenza dei relativi dati e calcoli.
  • L'obbligo di motivazione della tariffa richiede la specificazione delle ragioni per cui sono stati adottati determinati valori per ciascuna tipologia di prestazione; richiami generici a metodologie, requisiti normativi o vincoli finanziari non sostituiscono la dimostrazione concreta dell'iter istruttorio e valutativo.
  • L'omessa determinazione delle tariffe relative a prestazioni per le quali una struttura è accreditata e contrattualizzata, senza spiegazione della scelta e senza dimostrazione dell'istruttoria svolta, determina carenza istruttoria e motivazionale e lascia gli operatori in una situazione di incertezza sui rapporti giuridici.
  • La sottoposizione della Regione a un piano di rientro sanitario non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare e documentare le scelte tariffarie, né consente di fissare remunerazioni che non coprano i costi delle prestazioni e non garantiscano un'adeguata remunerazione dell'attività degli erogatori accreditati.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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