Sentenza n. 655/2026 - Catanzaro, Sezione 2
previa sospensione della Delibera n. 10 della seduta del 06/02/2025 (codice 25MI5P29A00008) del Comitato Amministratore del fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, notificata dall'INPS a mezzo pec (InpsComunica@postacert.inps.gov.it) in data 09/02/2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di proroga FIS sul sito di Catanzaro, presentata in data 16/09/2024, prot. n. INPS2200.16/09/2024.0250397, per il periodo 16/09/2024 - 13/10/2024 per n. 216 beneficiari; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale; e per la conseguente condanna dell'INPS ad accogliere la domanda di FIS richiesta dalla società ricorrente per il periodo dal 16/09/2024 - 13/10/2024 o, in alternativa, a riesaminare l'istanza in questa sede impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni che ha rigettato la richiesta di assegno di integrazione salariale FIS per il sito di Catanzaro, relativa al periodo 16 settembre 2024 - 13 ottobre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegno di integrazione salariale FIS, deducendo che la contrazione dell’attività dei call center dipendesse dalla transizione normativa dal mercato elettrico tutelato al mercato libero e costituisse una crisi di mercato temporanea, imprevedibile e non imputabile all’impresa. Con il primo motivo ha contestato il difetto di istruttoria, l’erronea valutazione dei presupposti di imprevedibilità, non imputabilità e temporaneità, l’uso dei dati economici complessivi della società anziché di quelli relativi al settore interessato, l’inconferenza del richiamo alla clausola contrattuale con il committente, la contraddittorietà della motivazione sull’esistenza di una crisi strutturale e sull’andamento positivo del fatturato, nonché la violazione dei principi di collaborazione, buona fede e soccorso istruttorio. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, ritenuta apodittica, oscura, contraddittoria e inconferente, in particolare per il riferimento alla clausola contrattuale che non garantiva volumi minimi di attività. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della circolare INPS n. 139/2016 e dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avesse completato l’istruttoria né comunicato il preavviso di rigetto. L’INPS ha contestato anche la competenza territoriale del TAR Calabria, sostenendo la competenza del TAR Lazio in ragione della sede romana del Comitato; tale eccezione era già stata respinta in sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria di replica della ricorrente, poiché l’INPS non aveva depositato memoria conclusionale ex art. 73 c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego, rilevando che l’accesso al FIS richiede una situazione temporanea di mercato, con ragionevole previsione di ripresa della normale attività, e che la situazione aziendale deve essere involontaria e non riconducibile a imperizia o negligenza dell’impresa o dei lavoratori. Il sindacato giudiziale sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia di ammortizzatori sociali è limitato alla manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o al travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nel caso concreto. La transizione dal mercato tutelato al mercato libero era prevista da una disciplina normativa già vigente al momento della stipula del contratto con il committente; pertanto non costituiva un evento imprevedibile. Inoltre, la clausola contrattuale che non garantiva l’integrale impegno dell’importo né volumi minimi trasferiva sull’impresa il rischio della contrazione delle commesse, trattandosi di una scelta negoziale e organizzativa liberamente assunta. Il Collegio ha altresì ritenuto non dimostrata la temporaneità della crisi: la prospettata acquisizione futura di commesse da parte dei nuovi operatori del mercato libero era rimasta una mera possibilità, priva di trattative avanzate, commesse acquisite o concreti piani di riassorbimento del personale. L’esubero indicato nella misura del 40% confermava, invece, uno squilibrio strutturale incompatibile con l’assegno ordinario di integrazione salariale. L’accoglimento di precedenti istanze non vincolava l’amministrazione ad accogliere quelle successive, poiché i presupposti di temporaneità e prevedibilità della ripresa devono essere valutati con riferimento al momento di ciascuna domanda e possono mutare nel tempo. Le censure sulla documentazione finanziaria sono state assorbite, poiché la motivazione relativa a imputabilità, prevedibilità e non temporaneità era autonomamente sufficiente. Il motivo sul soccorso istruttorio è stato respinto perché la relativa attivazione costituisce una facoltà, risultava comunque che l’amministrazione aveva esaminato documentazione integrativa e il diniego non era fondato esclusivamente sull’insufficienza documentale. È stata infine respinta la censura relativa al preavviso di rigetto: l’art. 10-bis l. 241/1990 esclude espressamente i procedimenti previdenziali e assistenziali sorti su istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali, tra i quali rientra la concessione dell’integrazione salariale. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 26 d.lgs. 148/2015
Il Fondo di integrazione salariale è istituito per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto e sostiene il reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa per le cause previste dal medesimo Titolo.
La norma individua la funzione del FIS e ne collega l’operatività alle causali previste dalla disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.
art. 30 d.lgs. 148/2015
Il FIS assicura la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all’integrazione salariale; all’assegno si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie opera, per quanto compatibile, anche per l’assegno FIS.
art. 11 d.lgs. 148/2015
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; b) situazioni temporanee di mercato.
L’assegno può essere riconosciuto soltanto in presenza di causali temporanee e, quanto agli eventi aziendali, non imputabili all’impresa o ai lavoratori; la temporaneità implica una ragionevole previsione di ripresa della normale attività.
art. 15 d.lgs. 148/2015
L’impresa presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione indicando la causa della sospensione o riduzione dell’orario, la presumibile durata, i lavoratori interessati e le ore richieste.
La domanda deve rappresentare puntualmente la causale e la durata della sospensione o riduzione dell’attività, consentendo la verifica dei presupposti del trattamento.
art. 1, comma 3, d.m. 95442/2016
La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa; la non imputabilità consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
Prevedibilità della ripresa, involontarietà e assenza di imperizia o negligenza sono criteri essenziali per distinguere la crisi temporanea ammessa al beneficio dal rischio d’impresa.
art. 3 d.m. 95442/2016
La causale della mancanza di lavoro o commesse e la crisi di mercato devono essere valutate alla luce dei criteri di temporaneità, imprevedibilità e non imputabilità applicabili all’integrazione salariale.
art. 11 d.m. 95442/2016
L’INPS può richiedere all’azienda di fornire gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali.
Il completamento istruttorio mediante richiesta di elementi integrativi costituisce una facoltà dell’amministrazione, non un obbligo automatico; nel caso concreto il soccorso istruttorio risultava comunque attivato.
art. 10-bis l. 241/1990
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Il preavviso di rigetto non è dovuto nei procedimenti previdenziali e assistenziali a istanza di parte gestiti dagli enti previdenziali, compreso il procedimento per la concessione dell’integrazione salariale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In sede cautelare il TAR ha fissato sollecitamente l’udienza di merito, senza definire la controversia con una sospensione dell’atto.
art. 73 c.p.a.
La memoria di replica è ammessa per rispondere alle nuove deduzioni contenute nella memoria conclusionale della controparte; è inammissibile se la controparte non ha depositato memoria conclusionale.
Massime di principio
- L’assegno di integrazione salariale FIS, quale forma di sostegno finanziata dalla collettività, è soggetto a interpretazione restrittiva e non può essere utilizzato per socializzare il normale rischio d’impresa.
- La non imputabilità della crisi richiede che la contrazione dell’attività sia estranea alla sfera di controllo dell’imprenditore e non riconducibile a imperizia, negligenza o scelte organizzative e negoziali liberamente assunte; l’accettazione di un contratto privo di garanzia di volumi minimi può rendere imputabile all’impresa la successiva riduzione delle commesse.
- Una modifica normativa può integrare un fatto esterno rilevante ai fini dell’integrazione salariale soltanto se, in concreto, presenta i caratteri dell’imprevedibilità; quando il relativo processo normativo era già noto al momento delle decisioni imprenditoriali rilevanti, i suoi effetti economici non possono essere trasferiti sulla collettività tramite il FIS.
- La temporaneità della crisi di mercato richiede una ragionevole e oggettiva previsione di ripresa della normale attività, da supportare con elementi concreti quali commesse già acquisite, trattative avanzate o piani di riassorbimento; una generica possibilità di future commesse costituisce mera aspettativa commerciale.
- L’accoglimento di una precedente domanda di integrazione salariale non comporta l’automatico accoglimento delle domande successive: i requisiti di temporaneità e prevedibilità della ripresa devono essere rivalutati con riferimento al momento di ciascuna domanda.
- Il diniego di integrazione salariale, espressione di valutazione tecnico-discrezionale, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o palese travisamento dei fatti; il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti previdenziali e assistenziali a istanza di parte gestiti dagli enti previdenziali.
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