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Sentenza

Sentenza n. 6278/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento del Comune di Valmontone, Settore III – Servizio 3.2, prot. -OMISSIS- del 23.01.2026, recante il diniego di adeguamento delle ore di assistenza specialistica (OEPAC e CAA) in favore del minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, come quantificate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'A.S. 2025/2026 (versione aggiornata al 09.01.2026) e nel verbale GLO del 12.11.2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- a beneficiare del supporto specialistico per l'autonomia e la comunicazione secondo il monte ore individuato nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'A.S. 2025/2026 (versione aggiornata al 09.01.2026) e nel verbale GLO del 12.11.2025; e per la conseguente condanna del Comune di Valmontone a provvedere, con immediatezza, all'erogazione dei suddetti servizi assistenziali per il monte ore settimanale complessivo come sopra determinato.

Giustizia amministrativa202602623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del Comune di Valmontone di adeguamento delle ore di assistenza specialistica CAA e OEPAC previste dal PEI e dal verbale GLO per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale, chiedendo anche l'accertamento del diritto del minore a beneficiare delle ore di assistenza specialistica quantificate nel PEI e la condanna del Comune alla loro immediata erogazione. Il minore, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, presenta una disabilità complessa e necessita del coordinato intervento dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione aumentativa alternativa e dell'assistente OEPAC. Il GLO aveva quantificato il fabbisogno in 20 ore settimanali di assistenza CAA e 15 ore di assistenza OEPAC, oltre alle ore di sostegno didattico a carico dell'autorità scolastica. Il Comune, sollecitato ad adeguare il servizio, aveva negato la richiesta affermando che le previsioni del PEI non erano vincolanti, che residuava una propria discrezionalità nella quantificazione dell'assistenza e che occorreva contemperare il fabbisogno con le risorse di bilancio e le analoghe esigenze di altri aventi diritto. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione delle norme costituzionali e legislative sull'inclusione scolastica e sul diritto all'istruzione delle persone con disabilità, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che il diritto all'istruzione non può essere limitato per ragioni finanziarie e che il Comune fosse vincolato alle determinazioni del GLO recepite nel PEI. Con il secondo motivo hanno dedotto eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento, lamentando l'assenza di una valutazione autonoma e di un'adeguata istruttoria comunale sui bisogni del minore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario territorialmente competente il giudice munito di giurisdizione e consentendo la riassunzione ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69/2009. Il Collegio ha distinto tra la fase di formazione o contestazione del PEI, nella quale l'amministrazione esercita poteri discrezionali e sussiste la giurisdizione amministrativa, e la fase di attuazione del PEI già adottato, nella quale la posizione dell'alunno è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario. Nel caso concreto non era contestata la quantificazione effettuata dal GLO né la redazione o il contenuto del PEI: si lamentava l'inadempimento del Comune nell'erogazione delle ore già individuate. Secondo il TAR, il GLO e l'istituzione scolastica avevano già riconosciuto il diritto del minore sia nell'an sia nel quantum, sicché il Comune non disponeva più di discrezionalità nel ridurre o negare il sostegno, ma doveva adempiere all'obbligo di erogazione individuando le figure professionali necessarie. La necessità di reperire le risorse in bilancio non attribuisce al Comune il potere di rimettere in discussione la valutazione tecnica contenuta nel PEI. Le spese sono state compensate in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo"

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste per le controversie relative alla formazione o contestazione del PEI e all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di sostegno scolastico, non invece per la mera attuazione di un PEI già adottato.

  • art. 59 l. 69/2009

    La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nel rispetto dei termini e degli effetti previsti dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, dopo l'avviso alle parti.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta dai ricorrenti non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

  • art. 3 l. 104/1992

    Costituisce, insieme all'art. 13, comma 3, della medesima legge, fonte dell'obbligo di assicurare al minore con disabilità le prestazioni necessarie all'inclusione scolastica.

  • art. 13, comma 3, l. 104/1992

    È indicato dal TAR quale fonte ex lege dell'obbligo del Comune di erogare le prestazioni di assistenza specialistica già quantificate nel PEI.

  • art. 15, comma 10, l. 104/1992

    "compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno"

    Attribuisce al GLO il compito di definire il PEI e verificare il processo di inclusione scolastica, compresa la proposta di quantificazione delle ore e delle altre misure di sostegno; il Comune non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organismo tecnico competente nella fase attuativa.

  • art. 1173 c.c.

    È richiamato per qualificare gli artt. 3 e 13, comma 3, della legge n. 104/1992 come fonte legale dell'obbligazione del Comune di erogare il sostegno previsto.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato unitamente alla normativa nazionale per disporre l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • La controversia sulla formazione, quantificazione o contestazione del PEI, quando implica l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali dell'amministrazione scolastica, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Una volta adottato il PEI con l'indicazione concreta delle ore e delle misure di sostegno necessarie, l'alunno con disabilità è titolare di un diritto soggettivo alla loro effettiva erogazione; le controversie relative alla mancata attuazione del piano spettano al giudice ordinario.
  • Nella fase di attuazione del PEI il Comune non può ridurre o negare le ore di assistenza specialistica già quantificate dal GLO adducendo la scarsità delle risorse finanziarie o una propria discrezionalità nella determinazione del fabbisogno.
  • L'amministrazione comunale, priva delle competenze tecniche attribuite al GLO per la definizione del PEI, deve dare esecuzione alle misure assistenziali già individuate nel piano, provvedendo al reperimento delle relative risorse e all'individuazione delle figure professionali necessarie.
  • Il fatto che l'atto impugnato sia formalmente un diniego amministrativo non determina la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguarda sostanzialmente l'inadempimento di un obbligo di erogazione di prestazioni già definite nel PEI.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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