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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3617/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP che, pur annullata in sede di dibattimento per nullità della richiesta di rinvio a giudizio (omesso interrogatorio ex art. 415-bis), aveva comunque determinato il passaggio di fase. La questione centrale era se l'annullamento del decreto che dispone il giudizio produca effetti "ex tunc" tali da eliminare il passaggio di fase ai fini del decorso dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 303 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui anche un atto viziato, purché esistito storicamente e abbia determinato il transito del procedimento nella fase successiva, è idoneo a produrre effetti rilevanti per il decorso dei termini cautelari; la successiva declaratoria di nullità determina il regresso della fase e il nuovo decorso dei termini ai sensi dell'art. 303, comma 2, non l'immediata inefficacia ex tunc che azzererebbe il passaggio di fase. Di conseguenza la misura cautelare è rimasta efficace; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e non è stato disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini di durata della custodia cautelare per ciascuna fase e, secondo la Corte, il comma 2 dispone che in caso di regresso decorrono di nuovo i termini dalla data del provvedimento che dispone il regresso; la norma è interpretata nel senso che anche la regressione conseguente a declaratoria di nullità produce il nuovo decorso dei termini senza che l'eventuale nullità del provvedimento annulli retroattivamente il passaggio di fase.

  • art. 304 cod. proc. pen., comma 6

    Fissa il limite massimo complessivo della durata della custodia cautelare come il doppio dei termini di fase; la Corte lo applica come tetto che permette il cumulo dei periodi decorrenti prima e dopo la regressione senza necessariamente far cessare la misura se non superato il limite.

  • art. 416, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola la richiesta di rinvio a giudizio dal PM; la violazione (es. omissione dell'interrogatorio previsto) può rendere la richiesta nulla, ma la Corte ha ritenuto che la nullità non escluda automaticamente gli effetti del provvedimento sul piano del decorso dei termini cautelari quando il provvedimento ha comunque avuto esistenza storico-giuridica.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'interrogatorio dell'indagato dopo l'avviso di conclusione delle indagini; la mancata esecuzione dell'interrogatorio è stata alla base della nullità della richiesta di rinvio, ma tale nullità non è stata ritenuta idonea a impedire automaticamente il computo dei termini derivanti dal passaggio di fase già avvenuto.

  • art. 185, comma 10, cod. proc. pen.

    Disciplina le nullità e i loro effetti sugli atti successivi; il ricorrente sosteneva che la nullità dell'atto avrebbe dovuto estendersi ex tunc a tutti gli atti successivi, mentre la Corte ha ritenuto che, comunque, l'esistenza storico-giuridica dell'atto che ha effettivamente determinato il passaggio di fase abbia rilevanza ai fini cautelari.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Principio generale sulla validità degli atti processuali; richiamato tra le norme oggetto di censura, ma la Corte ha confermato l'interpretazione consolidata che valorizza l'esistenza storico-giuridica dell'atto rispetto alla sua mera invalidità formale.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro delle nullità e dei rimedi, citata in relazione ai profili di annullamento degli atti dibattimentali; la sentenza si uniforma alla giurisprudenza che considera la regressione e il nuovo decorso dei termini anche quando l'atto che aveva determinato il passaggio sia stato poi annullato.

Massime di principio

  • La nullità di un atto che ha prodotto materialmente il passaggio di fase processuale non cancella automaticamente gli effetti temporali già prodotti: l'esistenza storico-giuridica dell'atto rileva ai fini del decorso dei termini cautelari.
  • In caso di declaratoria di nullità che determina regressione, i termini di custodia cautelare ricominciano a decorrere ai sensi dell'art. 303, comma 2; tuttavia è possibile il cumulo dei periodi fino al limite massimo previsto dall'art. 304, comma 6 (doppio dei termini).
  • Solo l'assenza materiale dell'atto che avrebbe dovuto determinare il passaggio di fase (cioè il non compimento dell'atto) può impedire il computo dei termini; la mera invalidità formale, se l'atto ha avuto esistenza e ha prodotto effetti, non è sufficiente a far cessare automaticamente la misura cautelare.
  • Chi difende l'indagato deve agire tempestivamente: se si contesta la nullità, è opportuno chiedere provvedimenti cautelari alternativi o la revoca immediata della misura quando sussistano i presupposti, e segnalare con precisione gli effetti temporali che si intendono veder riconosciuti.
  • In pratica, per far valere la scadenza dei termini cautelari occorre dimostrare che non vi sia mai stato un atto che abbia prodotto il passaggio di fase; la semplice dichiarazione successiva di nullità non basta automaticamente a far decorrere i termini come se il passaggio non fosse mai avvenuto.

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