Cassazione Penale, Ordinanza n. 08437/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato contro un'ordinanza del Tribunale di Torino del 6 giugno 2024. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. Di conseguenza, l'atto doveva essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato direttamente dalla parte interessata, la Corte ne ha rilevato l'inammissibilità per difetto di legittimazione del sottoscrittore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, dunque da un soggetto non legittimato a proporre ricorso per cassazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo insussistenti i presupposti per l'esonero previsto in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
La Corte lo richiama, insieme all'art. 613 c.p.p., per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato e non può essere proposto personalmente dall'imputato o condannato nei procedimenti successivi al 3 agosto 2017.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Viene interpretato nel senso che l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È richiamato per la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso quando la causa sia immediatamente rilevabile.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
La Corte lo usa per qualificare l'inammissibilità derivante dalla proposizione del ricorso da parte di un soggetto non legittimato.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È la riforma che, per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso da parte del non legittimato integra una causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., rilevabile anche de plano quando immediatamente percepibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Il controllo della Corte sulla legittimazione del sottoscrittore del ricorso precede ogni esame del merito e assorbe le doglianze eventualmente proposte.
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