Cassazione Penale, Sentenza n. 11735/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato solo l'aggravante relativa al capo 58 e confermato il resto della custodia cautelare. Il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia per notifica tardiva al difensore e impedimento alla visione degli atti; 2) carenza e illogicità della valutazione della gravità indiziaria rispetto alla contestata partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e uso di collaboratori di giustizia e sentenze riferite a terzi; 3) illogicità della motivazione sulla tentata estorsione (capo 25) considerando la presunta ragione lecita della condotta (diritto di prelazione) e l'assenza di minacce; 4) insufficienza degli elementi indiziari rispetto al capo 57 (esplosione colpo d'arma da fuoco) e mancanza di riscontri sull'appartenenza dell'arma; 5) mancata prova dell'elemento psicologico e della finalità di agevolazione per l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis comma 1) e insufficienza della cosiddetta "inbasciata"; 6) errata valutazione delle esigenze cautelari in ragione del tempo intercorso dai fatti ("tempo silente"), della prima esperienza detentiva del ricorrente e della presunta destrutturazione dell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile o infondato per i primi cinque motivi: - il primo motivo è inammissibile perché le contestazioni sull'interrogatorio di garanzia non sono deducibili nel giudizio di riesame; - i motivi sulla gravità indiziaria, sulla tentata estorsione, sul capo 57 e sull'aggravante del metodo mafioso sono stati ritenuti generici, di merito o comunque infondati rispetto alla motivazione del Tribunale, che si era basato su sentenze pregresse, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e contesti fattuali; la Corte ha inoltre ribadito che il metodo mafioso può manifestarsi anche con messaggi intimidatori "silenti". Il sesto motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha osservato che un orientamento giurisprudenziale ritiene possibile che un consistente lasso di tempo privo di ulteriori condotte indizianti possa alleggerire la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché il Tribunale avrebbe dovuto motivare meglio la perdurante pericolosità del ricorrente, considerato anche il ruolo non chiaramente apicale e l'intervenuto decorso temporale (circa cinque anni). Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 294 cod. proc. pen.
Rilevata la nozione di tempestività dell'avviso; la Corte osserva che le questioni sul corretto svolgimento dell'interrogatorio di garanzia non sono deducibili nel giudizio di riesame della misura cautelare
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle norme sul procedimento di convalida e sul riesame; la Corte delimita la portata delle censure procedurali in sede di riesame
art. 302 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata relativo al procedimento di convalida/interrogatorio; la Corte esclude la rilevabilità di tali vizi nel giudizio di riesame
art. 293, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto del difensore di prendere visione degli atti; la Corte non ha accolto la censura nel giudizio di riesame
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulla gravità degli indizi: la Corte sottolinea che la valutazione degli indizi rientra nel potere motivazionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi giuridici
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che la circostanza aggravante del metodo mafioso può essere ravvisata anche attraverso messaggi intimidatori "silenti" se la forza intimidatrice dell'associazione rende superfluo l'avvertimento esplicito
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi (tra cui l'associazione mafiosa); la Corte ritiene che tale presunzione possa, in casi concreti e soprattutto dopo un consistente "tempo silente" senza ulteriori condotte, essere messa in discussione
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari; va bilanciata con la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 e considerata alla luce del decorso del tempo e delle condizioni personali dell'indagato
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il rinvio della causa per nuovo giudizio al Tribunale competente dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata
Massime di principio
- Le censure relative al corretto svolgimento dell'interrogatorio di garanzia e alla visione degli atti non sono normalmente deducibili nel giudizio di riesame della misura cautelare; tali vizi attengono alla fase successiva e vanno esperiti nei rimedi/processi appropriati.
- La valutazione della gravità indiziaria spetta al giudice di merito e la Cassazione non riesamina liberamente il peso delle prove, salvo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
- In casi di reati associativi (art. 416-bis) un messaggio intimidatorio anche privo di minacce esplicite può integrare il "metodo mafioso" se inserito nel contesto di una forza intimidatrice consolidata.
- La semplice appartenenza storica al sodalizio non è sufficiente a provare la perdurante pericolosità: il giudice deve considerare il ruolo concreto del soggetto e la presenza di condotte recenti o, al contrario, un significativo periodo di inattività criminale.
- Il decorso di un lungo intervallo temporale tra i fatti contestati e l'emissione della misura ("tempo silente"), se non accompagnato da ulteriori elementi indicativi di pericolosità, può contribuire a superare la presunzione di necessità della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3.
- Nelle contestazioni che si fondano su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni, è essenziale che il giudice effettui un'analisi critica e motivata dei riscontri oggettivi e del grado di convergenza degli indizi.
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