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Sentenza

Sentenza n. 686/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a - del silenzio - rigetto formatosi sulla domanda di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti in data 15.04.2025 (prot. n. 0003375), ai sensi degli art. 36 D.P.R. 380/2001 e art. 181 D. Lgs. 42/2004 per alcune opere abusive sul fabbricato sito in Praiano alla via G. Capriglione n. 99 (fl. 3 p.lla 1082); b - di tutti gli atti presupposti, ivi compresa ove occorra, la Relazione di sopralluogo del Comune di Praiano prot. n. 9246 del 07.11.2023 e tutti gli ulteriori atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti;

Giustizia amministrativa202501424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto asseritamente formatosi sull'istanza congiunta di accertamento di conformità urbanistica e paesaggistica relativa a opere abusive

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rigetto che ritenevano formatosi sulla domanda del 15 aprile 2025, presentata ai sensi degli artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001 e dell'art. 181 d.lgs. 42/2004, relativa a un manufatto di circa 3x3 metri, a un vano porta ricavato in una pannellatura in legno e al mutamento d'uso di un box garage in laboratorio/retro sala-bar. Hanno dedotto: violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, degli artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001 e dell'art. 181 d.lgs. 42/2004; violazione del giusto procedimento e del contraddittorio; difetto di istruttoria e di motivazione; erronea formazione del silenzio-rigetto in assenza del preventivo parere dell'autorità paesaggistica; mancata conclusione espressa del procedimento; erronea qualificazione delle opere come trasformazioni urbanistico-edilizie permanenti e irreversibili; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità, sostenendo di avere avviato l'istruttoria paesaggistica: la Commissione Locale per il Paesaggio aveva sospeso l'esame per carenza documentale e il Comune aveva richiesto integrazioni, precisando che i termini sarebbero ripartiti dalla ricezione della documentazione, che i ricorrenti non avevano ancora depositato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il silenzio-rigetto non si fosse formato. L'amministrazione aveva infatti avviato l'iter di valutazione della compatibilità paesaggistica, sottoponendo la pratica alla Commissione Locale per il Paesaggio, che ne aveva sospeso l'esame per carenza documentale, e aveva richiesto ai ricorrenti le necessarie integrazioni, non ancora prodotte. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in caso di istanza congiunta di sanatoria edilizia e compatibilità paesaggistica, il termine per la formazione del silenzio-rigetto decorre solo dall'adozione del parere della competente Soprintendenza. Sarebbe irragionevole ritenere formato il silenzio-diniego quando il Comune non abbia ancora potuto completare l'istruttoria paesaggistica per carenza documentale e non sia stato adottato il relativo parere. La decisione è stata assunta sulla base di una questione processuale, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone la conclusione del procedimento amministrativo, ma non consente di ritenere formato il silenzio-rigetto prima del completamento della necessaria istruttoria paesaggistica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione; la sentenza non esamina il merito di tale censura perché dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti per la mancata comunicazione dei motivi ostativi; la questione non è esaminata nel merito.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'accertamento di conformità edilizia e il relativo silenzio-rigetto; il termine non decorre utilmente, secondo la decisione, prima dell'acquisizione del parere paesaggistico necessario nell'istanza congiunta.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell'istanza e nei motivi di ricorso; la sentenza non ne sviluppa uno specifico esame.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base della compatibilità paesaggistica postuma e della necessità dell'intervento dell'autorità paesaggistica.

Massime di principio

  • Quando è presentata un'istanza congiunta di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica, il silenzio-rigetto previsto per la sanatoria edilizia non si forma prima dell'adozione del parere della competente Soprintendenza, necessario per definire la componente paesaggistica della domanda.
  • È inammissibile per carenza dell'oggetto impugnabile il ricorso proposto contro un asserito silenzio-rigetto quando l'amministrazione abbia ancora in corso l'istruttoria paesaggistica, abbia sospeso l'esame per carenza documentale e abbia richiesto integrazioni non ancora prodotte dall'interessato.
  • Il mancato completamento dell'istruttoria paesaggistica, imputabile alla carenza della documentazione richiesta al privato, impedisce di considerare maturato il termine per il silenzio-rigetto sulla domanda congiunta di sanatoria edilizia e compatibilità paesaggistica.
  • È contrario al principio di ragionevolezza ritenere formato il silenzio-diniego su una domanda di sanatoria quando l'autorità competente non abbia ancora acquisito la determinazione paesaggistica necessaria per definire il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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