Sentenza n. 530/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale: - del provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari prot. n. -OMISSIS- del 14 dicembre 2020, nella parte in cui dispone il rigetto parziale delle istanze di pagamento delle indennità per intervenuta prescrizione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale; quanto ai motivi aggiunti: - del decreto del 18 dicembre 2020 di rigetto della liquidazione delle indennità relative ai giorni 3.3.2009, 7.9.2009 e 14.9.2009 per prescrizione; e per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, in delle somme dovute a titolo di corrispettivo per il lavoro prestato come Vice Procuratore Onorario, oggetto della prescrizione estintiva che si contesta con questo ricorso, con gli interessi legali dalla prima messa in mora al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti della Procura della Repubblica di rigetto parziale e di mancata liquidazione di indennità giornaliere per intervenuta prescrizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la Procura della Repubblica ha ritenuto prescritti i crediti relativi a indennità giornaliere maturate per attività svolte come Vice Procuratore Onorario, liquidando soltanto le somme non prescritte. Ha sostenuto che la prescrizione decennale fosse stata interrotta dalla raccomandata del 15 novembre 2013, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale aveva chiesto, in via subordinata, il pagamento delle indennità maturate fino alla sospensione dal servizio. In subordine, ha dedotto che la prescrizione dei crediti retributivi non potesse decorrere durante la durata del rapporto, richiamando la giurisprudenza costituzionale sull'illegittimità della prescrizione in costanza di rapporti di lavoro non stabili. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a., e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio generale di competenza territoriale. La competenza funzionale del TAR Lazio prevista dall'art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a. riguarda infatti i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura adottati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 195/1958, incidenti direttamente o indirettamente sullo status del magistrato; non si estende agli atti relativi al rapporto di servizio e alla liquidazione delle indennità adottati dalla Procura della Repubblica. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La comunicazione del 15 novembre 2013 non ha efficacia interruttiva della prescrizione perché non conteneva un'intimazione ad adempiere sufficientemente determinata, essendo formulata in via subordinata rispetto alla richiesta di assegno ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 109/2006, generica e priva dell'indicazione analitica delle attività svolte. In ogni caso, essa era stata indirizzata al CSM, organo distinto dal Ministero della Giustizia e privo di legittimazione a provvedere sul pagamento; il CSM non poteva quindi essere considerato rappresentante apparente del soggetto debitore. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui la prescrizione non decorresse durante il rapporto di servizio: secondo il giudice, la prescrizione dei crediti retributivi nei rapporti con la pubblica amministrazione decorre anche in costanza di rapporto, compresi i rapporti provvisori o temporanei, poiché il dipendente pubblico non è esposto alle ritorsioni proprie dei rapporti privati non stabili. Sono stati quindi ritenuti corretti il rigetto delle pretese relative alle attività anteriori di oltre dieci anni alle istanze dell'aprile 2020 e la liquidazione delle sole indennità non prescritte. Ricorso e motivi aggiunti respinti; spese compensate.
Norme richiamate
art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a.
le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’art. 17, primo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195
La competenza funzionale del TAR Lazio è limitata ai provvedimenti del CSM adottati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 195/1958 e incidenti sullo status del magistrato; non comprende gli atti relativi alla liquidazione di indennità e, più in generale, al rapporto di servizio.
art. 17 legge n. 195/1958
La disposizione riguarda la forma dei provvedimenti adottati dal CSM nei confronti dei magistrati e delimita, insieme all'art. 135 c.p.a., l'ambito della competenza funzionale del TAR Lazio.
art. 2943, ultimo comma, c.c.
La costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione richiede un'intimazione ad adempiere; non è sufficiente una mera manifestazione di desiderio priva di carattere intimatorio.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 109/2006
La richiesta dell'assegno previsto dalla disposizione, formulata in via principale rispetto alla richiesta subordinata di indennità, ha contribuito a rendere la comunicazione generica e priva di efficacia interruttiva.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
La regola sulla prescrizione dei crediti retributivi è stata ritenuta applicabile ai rapporti di lavoro o servizio con la pubblica amministrazione anche durante la loro vigenza.
Massime di principio
- La competenza funzionale del TAR Lazio prevista dall'art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a. per le controversie riguardanti i magistrati ordinari riguarda i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura adottati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 195/1958 e incidenti sullo status del magistrato; gli atti relativi al rapporto di servizio e alla liquidazione di spettanze economiche seguono invece il criterio ordinario di competenza territoriale.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione mediante costituzione in mora, la richiesta deve contenere un'intimazione ad adempiere, non potendo consistere in una manifestazione generica o subordinata di desiderio, priva dell'indicazione sufficientemente determinata delle prestazioni richieste.
- Una richiesta di pagamento indirizzata a un organo dello Stato distinto dall'amministrazione titolare del debito e privo di legittimazione a provvedere non interrompe la prescrizione nei confronti dell'amministrazione debitrice; tale organo non può essere considerato rappresentante apparente del debitore.
- La prescrizione dei crediti retributivi derivanti da un rapporto di lavoro o di servizio con una pubblica amministrazione decorre anche durante la vigenza del rapporto, compresi i rapporti provvisori o temporanei, non trovando applicazione la tutela prevista per i rapporti di lavoro privato non stabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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