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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05897/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio ha notificato a una società in accomandita semplice e ai relativi soci un avviso di accertamento per IVA, sanzioni e interessi, riferito all'anno d'imposta 2012, contestando la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti. I contribuenti hanno impugnato l'atto; la CTP ha rigettato i ricorsi, mentre la CTR ha accolto l'appello ritenendo che i contribuenti avessero assolto l'onere di provare la propria inconsapevolezza di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: nel primo ha denunciato violazione degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e della giurisprudenza unionale, assumendo che la CTR avesse valorizzato circostanze inidonee a dimostrare la buona fede incolpevole; nel secondo ha dedotto la medesima violazione di legge per avere la CTR escluso la consapevolezza della società senza comparare gli elementi addotti dai contribuenti con quelli di segno contrario indicati dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha richiamato il principio per cui, in materia di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario di partecipare a un'evasione, mentre sul contribuente grava la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Ha osservato che la CTR aveva fondato la prova dell'inconsapevolezza solo su elementi non decisivi, come prezzi di mercato, regolarità contabile e pagamenti tracciabili, senza confrontarsi con gli elementi contrari specificamente indicati dall'Ufficio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso

  • art. 19, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte lo considera nel quadro dei presupposti e dei limiti al diritto di detrazione nelle operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato insieme all'art. 19 del d.P.R. IVA come norma coinvolta nella contestazione dell'Ufficio sulla detrazione IVA

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio prova la fittizietà e la consapevolezza, il contribuente la propria buona fede

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione all'uso della prova presuntiva da parte dell'Amministrazione finanziaria

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova per presunzioni e alla loro valutazione nella controversia tributaria

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per la riproduzione nel ricorso degli elementi dell'avviso di accertamento rilevanti ai fini del confronto con le risultanze valorizzate dalla CTR

Massime di principio

  • In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del cessionario o committente di partecipare a un'evasione fiscale.
  • Il contribuente che intenda conservare il diritto alla detrazione deve fornire la prova contraria di aver agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Non sono, di per sé, elementi sufficienti a dimostrare la buona fede incolpevole la regolarità delle scritture contabili, la tracciabilità dei pagamenti, la conformità dei prezzi a quelli di mercato o la mancanza di un vantaggio economico diretto dalla rivendita.
  • Il giudice di merito, nel valutare la prova della buona fede del contribuente, deve confrontare gli elementi favorevoli allegati dalla parte privata con quelli contrari indicati dall'Ufficio, dando conto del relativo apprezzamento probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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