Ordinanza n. 4208/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere sulla diffida comunicata a mezzo pec in data 18.11.2022; e l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, con conseguente condanna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di liquidazione dell'anticipo sul compenso del commissario ad acta e richiesta di autorizzazione alla liquidazione dei compensi dei professionisti incaricati nell'esecuzione del giudicato
Esito
La controversia
Il giudizio si inserisce nell'esecuzione di una precedente sentenza che aveva accertato l'illegittimità dell'inerzia delle amministrazioni rispetto alla diffida del 18 novembre 2022, con cui erano stati richiesti provvedimenti sanzionatori e ripristinatori per opere abusive ai sensi della disciplina edilizia e paesaggistica. Nel corso dell'ottemperanza il commissario ad acta aveva adottato un'ordinanza di demolizione, ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria e accertato l'acquisizione dei beni al patrimonio comunale, atti confermati dal giudice in sede di reclamo. Dopo ulteriori proroghe e l'autorizzazione ad avvalersi di tre professionisti, il commissario ad acta ha chiesto un acconto sui propri compensi e l'autorizzazione alla liquidazione dei compensi dei professionisti incaricati. Il Comune ha contestato soltanto l'applicazione dell'aumento del 50% del compenso del commissario, deducendo l'assenza di una specifica motivazione sulla complessità dell'incarico, e ha chiesto che il compenso fosse posto anche a carico della parte controinteressata. Il Tribunale ha rilevato un'incongruenza nella richiesta di liquidazione del commissario, poiché indicava come periodo dell'attività dal 20 aprile 2021 al 13 settembre 2022, mentre il commissario era stato designato soltanto il 27 giugno 2023.
La decisione
Il TAR ha autorizzato il commissario ad acta a liquidare i compensi spettanti ai tre professionisti incaricati, rilevando che la progettazione esecutiva era stata validata dal RUP, il quadro economico dell'intervento era stato approvato e non erano state formulate tempestive contestazioni sulla liquidazione. Quanto all'anticipo richiesto dal commissario ad acta, il Tribunale non lo ha liquidato né definito nel merito, ma ha chiesto chiarimenti sull'effettivo arco temporale delle attività cui si riferisce la parcella, in ragione dell'incompatibilità tra le date indicate e quella di designazione del commissario. La relativa trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026. Il provvedimento non definisce la controversia principale di annullamento o di silenzio, ma dispone un incombente istruttorio nell'ambito dell'esecuzione del giudicato e autorizza una parte delle attività richieste.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono richiamati quali disposizioni in base alle quali era stato proposto il precedente ricorso contro l'inerzia delle amministrazioni.
art. 31 T.U.Ed.
Richiamato, insieme alla disciplina paesaggistica, quale base normativa dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori richiesti nella diffida.
art. 181 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale fondamento della richiesta di adozione di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori in materia paesaggistica.
Capo IV, Parte II, Titolo IV d.P.R. 380/2001
Richiamato quale disciplina degli interventi repressivi conseguenti agli abusi edilizi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito dell'esecuzione di un giudicato mediante commissario ad acta, la liquidazione dell'anticipo sul compenso richiede la precisa individuazione del periodo temporale cui si riferiscono le attività remunerate; quando le date indicate nella parcella sono incompatibili con la data di designazione del commissario, il giudice deve acquisire chiarimenti prima di procedere alla liquidazione.
- La liquidazione dei compensi ai professionisti incaricati dal commissario ad acta può essere autorizzata quando dagli atti risultino la validazione della progettazione esecutiva, l'approvazione del quadro economico dell'intervento e l'assenza di tempestive contestazioni sulla misura dei compensi.
- Quando una richiesta di liquidazione nell'ambito dell'ottemperanza necessita di chiarimenti istruttori, il giudice può rinviarne la trattazione a una successiva camera di consiglio, definendo nel frattempo le richieste autonome adeguatamente documentate.
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