Cassazione Penale, Sentenza n. 10034/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto non inammissibile il quarto motivo, ma ha accertato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 3 settembre 2023. Per tale motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione resa il 7 febbraio 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la derubricazione operata dalla Corte di Appello (da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice) e l'assoluzione per bancarotta fraudolenta distrattiva. Denuncia: (1) violazione di legge per il pregiudizio derivante dalla derubricazione; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; (4) chiede il proscioglimento ex art. 131-bis c.p. (motivazione collegata alla natura dei precedenti penali).
Norme richiamate
art. 131-bis Cod. Pen.
Invocato dal ricorrente per ottenere il proscioglimento; il motivo non è stato ritenuto inammissibile ma la Corte ha comunque deciso per l'estinzione del reato per prescrizione, rendendo superflua la valutazione definitiva del proscioglimento.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella valutazione dell'ammissibilità/possibilità di pronuncia alternativa; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi che portassero a una pronuncia ex art.129, comma 2, e ha proceduto invece ad accertare la prescrizione.
prescrizione del reato (estinzione del diritto a punire)
Elemento decisivo: la Corte ha constatato che il termine di prescrizione è decorso (3/9/2023) e, per questo motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto.
Massime di principio
- Verificare tempestivamente i termini di prescrizione: se il reato si è estinto per prescrizione la sentenza può essere annullata senza rinvio indipendentemente dalle questioni di merito.
- La derubricazione del reato può essere impugnata per violazione di legge o vizio di motivazione, ma l'eventuale estinzione per prescrizione prevale e rende ininfluente la decisione sul merito.
- Le richieste di proscioglimento ex art. 131-bis vanno valutate considerando i precedenti dell'imputato; tuttavia, anche se il motivo è ammissibile, la prescrizione può comunque determinare l'annullamento della sentenza.
- Richiami a norme processuali (es. art.129 c.p.p.) possono incidere sull'ammissibilità o sulla forma della pronuncia, ma non impediscono l'accertamento della prescrizione quando i termini sono decorso.
- In una situazione simile, prima di proporre o resistere a impugnazioni è fondamentale un calcolo preciso dei termini processuali e della prescrizione per comprendere se contestare il merito sia utile o se la questione procedurale della prescrizione deciderà il risultato.
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