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Sentenza

Sentenza n. 1627/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di applicazione delle misure di accoglienza mediante emanazione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, e per la condanna dell’Amministrazione ad accordare l’accesso immediato del ricorrente alle misure di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2015.

Giustizia amministrativa202600604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, dopo avere formalizzato la domanda di protezione internazionale il 9 dicembre 2025, presentava il 10 febbraio 2026 alla Prefettura istanza di applicazione delle misure di accoglienza, dichiarando di trovarsi in condizioni di indigenza. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere con un provvedimento espresso, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’ammissione immediata alle misure di accoglienza. Nel giudizio, l’Amministrazione depositava il provvedimento del 23 marzo 2026 con cui disponeva l’ammissione del ricorrente presso un centro di accoglienza straordinario. La difesa erariale eccepiva inoltre l’inammissibilità della tutela cautelare nell’ambito del rito sul silenzio e sosteneva l’insussistenza dei presupposti del silenzio inadempimento, poiché l’istanza era stata riscontrata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’ammissione effettiva del ricorrente alla struttura di accoglienza, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il giudice ha comunque esaminato le questioni sollevate dall’Amministrazione, poiché la cessazione della materia del contendere costituisce decisione di merito. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità della tutela cautelare nel giudizio sul silenzio, affermando che tale rito non esclude l’esame della domanda cautelare quando ciò sia necessario per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 1 c.p.a. Ha inoltre ritenuto configurabile il silenzio inadempimento, poiché l’Amministrazione aveva provveduto solo dopo la proposizione del ricorso e l’adozione del decreto presidenziale del 21 marzo 2026. Non ha disposto la rifusione delle spese, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della natura statale dell’Amministrazione resistente. Ha liquidato direttamente in favore del difensore del ricorrente il compenso per il patrocinio a spese dello Stato, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 142/2015

    Disciplina le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, oggetto dell’istanza del ricorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con decisione nel merito.

  • art. 1 c.p.a.

    Ribadisce il principio di effettività della tutela giurisdizionale, rilevante anche nel rito avverso il silenzio.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale e impongono l’esame della domanda cautelare quando necessario.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Non trova applicazione quando la parte soccombente è un’Amministrazione dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale

    Attribuisce all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, entro i limiti tariffari e tenendo conto dell’attività svolta.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • art. 168 d.P.R. 115/2002

    Concorre a qualificare la liquidazione del compenso contenuta nella sentenza come decreto collegiale di liquidazione.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione dell’atto richiesto e la conseguente soddisfazione integrale della pretesa dopo la proposizione del ricorso determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere costituisce decisione di merito e consente al giudice di esaminare le questioni rilevanti sollevate dalle parti, incluse quelle relative alla configurabilità del silenzio inadempimento.
  • Il rito avverso il silenzio non esclude in assoluto l’esame di una domanda cautelare: il giudice deve valutarla quando ciò sia necessario per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
  • Sussiste il silenzio inadempimento quando l’Amministrazione riscontra l’istanza soltanto dopo la proposizione del ricorso e l’adozione di una misura giudiziale, anche se nel corso del processo viene adottato un provvedimento satisfattivo.
  • Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un’Amministrazione statale, non si procede alla condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese in favore dello Stato; il compenso del difensore deve essere liquidato dal giudice del procedimento secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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