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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1125

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione, del 22 giugno 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La Commissione ritiene infatti non soddisfatte le informazioni di conferma richieste, sia sull'equivalenza tra il materiale tecnico commercializzato e quello usato negli studi tossicologici, sia sul profilo tossicologico della sostanza. Di conseguenza, viene modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e sono fissati termini per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l'eventuale periodo di tolleranza.

Revoca dell'approvazione della sostanza attiva "repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio" e aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio e, per effetto della revoca, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Riguarda gli Stati membri, che devono revocare le autorizzazioni dei prodotti interessati entro il 14 ottobre 2017, e si coordina con l'eventuale periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non può andare oltre il 14 ottobre 2018. È atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Revoca dell'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio perché le informazioni di conferma richieste non sono state considerate sufficienti a soddisfare i requisiti di valutazione, in particolare sotto il profilo dell'equivalenza del materiale tecnico e del profilo tossicologico.

Contesto procedurale e motivazione della revoca

La sostanza era stata inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2008/127/CE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con iscrizione nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 aveva imposto al notificante la presentazione di ulteriori informazioni di conferma entro il 1o maggio 2013 e il 31 maggio 2014. Il notificante ha trasmesso i dati alla Grecia, quale Stato membro relatore, ma la Commissione, alla luce delle valutazioni della Grecia, delle osservazioni degli Stati membri e dell'EFSA e delle osservazioni del notificante, ha concluso che le informazioni restavano incomplete e non consentivano di trarre conclusioni sufficienti.

Effetti sull'elenco delle sostanze attive approvate

Per adeguare la disciplina dell'elenco delle sostanze approvate, l'articolo 2 sopprime dalla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 251 relativa alla sostanza attiva revocata. In tal modo, la revoca è recepita formalmente nell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Misure transitorie per gli Stati membri e periodo di tolleranza

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza entro il 14 ottobre 2017. Qualora venga concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e, in ogni caso, terminare entro il 14 ottobre 2018. Il regolamento indica quindi un doppio livello di uscita dal mercato: revoca delle autorizzazioni e possibile fase transitoria finale per smaltimento/scorte.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Revoca dell'approvazione della sostanza attiva

L'articolo 1 dispone la revoca dell'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, in applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate

L'articolo 2 modifica la parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la riga 251 relativa alla sostanza attiva revocata.

Revoca delle autorizzazioni nazionali

L'articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva entro il 14 ottobre 2017.

Periodo di tolleranza

L'articolo 4 prevede che l'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere il più breve possibile e concludersi entro il 14 ottobre 2018.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareagricolturaautorizzazioni amministrativediritto dell'unione europea

Testo integrale

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