Ordinanza n. 147/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n. 586 del 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: composizione del collegio chiamato a decidere il ricorso per revocazione della sentenza CGARS n. 586 del 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di revocazione della sentenza CGARS n. 586 del 2023, il ricorrente ha presentato due istanze di astensione e ricusazione. Con la prima ha chiesto che il collegio fosse composto da magistrati diversi da quelli che avevano pronunciato la sentenza revocanda, invocando gli artt. 17 e 18 c.p.a. e gli artt. 51, comma 1, nn. 1 e 4, e 52 c.p.c.; in subordine ha chiesto l’assegnazione della causa ad altra sezione. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106, comma 2, c.p.a., nella parte in cui stabilisce che la revocazione è proposta dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Con la seconda istanza ha esteso la ricusazione ad altri magistrati, sostenendo che errori, omissioni, mancati esami di deduzioni e questioni relative ai limiti dimensionali degli atti processuali, commessi o asseritamente commessi nelle precedenti fasi del giudizio, avrebbero dimostrato una grave inimicizia e un condizionamento del giudice. Ha sostenuto, in particolare, che la nozione di grave inimicizia ex art. 51, n. 3, c.p.c. potesse fondarsi anche su comportamenti endoprocessuali ritenuti anomali o ingiusti.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato improcedibili le istanze limitatamente ai magistrati cessati dalle funzioni presso il Consiglio, per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la loro eventuale ricusazione non avrebbe più arrecato utilità al ricorrente. Ha dato atto di avere sentito i magistrati ricusati, i quali hanno escluso la sussistenza di cause di astensione obbligatoria e dichiarato di non volersi astenere. Nel merito, ha respinto per manifesta infondatezza le istanze. Uniformandosi al principio dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2014, ha ritenuto che i magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possano partecipare al collegio del giudizio revocatorio, salvo il caso di dolo del giudice o di interesse proprio e diretto nella causa. Ha escluso che le norme sulla responsabilità dei magistrati o le esigenze di asserito condizionamento psicologico modificassero tale regola. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 2, c.p.a., poiché la Costituzione non impone uniformità tra i diversi modelli processuali né identità delle regole tra processo civile e amministrativo, purché non vi sia una manifesta irragionevolezza o un’ingiustificabile compressione del diritto di agire; violazioni di tale natura non sono state ravvisate. Quanto alla grave inimicizia, il Collegio ha affermato che essa deve riguardare rapporti personali ed extraprocessuali caratterizzati da rancore o avversione e non può essere provata mediante soli comportamenti processuali del giudice, anche se ritenuti anomali, sfavorevoli o iniqui dalla parte. Le doglianze del ricorrente esprimevano soltanto il dissenso rispetto ad atti e iniziative processuali e non dimostravano rapporti extraprocessuali. Ha escluso anche la possibilità di trasferire la causa ad altra sezione del Consiglio di Stato, non prevista dall’ordinamento per questa fattispecie. Ha condannato il ricusante al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per le spese dell’incidente e della sanzione pecuniaria massima di euro 500,00 in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 18, comma 7, c.p.a. Ha disposto la prosecuzione del giudizio di revocazione, confermando l’udienza pubblica del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 18 c.p.a.
«In ogni caso la decisione definitiva sull’istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito»
Disciplina il procedimento di ricusazione, compresa l’audizione del magistrato ricusato, e consente la reiezione manifesta dell’istanza; il comma 7 prevede la sanzione pecuniaria in caso di manifesta infondatezza.
art. 17 c.p.a.
Richiama nel processo amministrativo le cause di astensione previste dal codice di procedura civile.
art. 51, comma 1, nn. 1, 3 e 4, c.p.c.
«grave inimicizia»; «quando abbia conosciuto della causa in altro grado del processo»
Le cause di astensione e ricusazione sono tassative e di stretta interpretazione; la grave inimicizia deve riferirsi a rapporti personali ed extraprocessuali, mentre la conoscenza della causa in altro grado non impedisce, nel medesimo ufficio giudiziario competente per la revocazione, la partecipazione dei magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata, salvo dolo o interesse proprio e diretto.
art. 106, comma 2, c.p.a.
«La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata»
La regola dell’identità dell’ufficio giudiziario competente per la sentenza revocanda e per la revocazione non è manifestamente incostituzionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo avviso alle parti delle questioni rilevate d’ufficio, applicato nel caso per la sopravvenuta cessazione dalle funzioni di alcuni magistrati.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato quale base per dare continuità agli orientamenti giurisprudenziali sulla nozione di grave inimicizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione, quando è competente lo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza impugnata, i magistrati che hanno partecipato alla decisione revocanda possono legittimamente comporre il collegio del giudizio revocatorio; fa eccezione il caso in cui ricorra il dolo del giudice o un interesse proprio e diretto nella causa.
- Le cause di astensione e ricusazione incidono sulla sottrazione della controversia al giudice naturale e sono pertanto tassative e di stretta interpretazione; non possono essere ampliate sulla base di esigenze generiche di opportunità o di asseriti condizionamenti psicologici.
- La grave inimicizia rilevante ai fini dell’astensione o della ricusazione deve essere riferita a rapporti personali ed estraprocessuali caratterizzati da rancore o avversione; non può essere dimostrata soltanto attraverso comportamenti processuali del giudice ritenuti anomali, sfavorevoli, omissivi o iniqui dalla parte.
- La previsione secondo cui la revocazione è proposta dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata non viola di per sé la Costituzione o i parametri sovranazionali: l’ordinamento può differenziare le regole dei diversi processi, purché la scelta legislativa non sia manifestamente irragionevole né comprima ingiustificatamente il diritto di azione.
- La cessazione dalle funzioni presso l’ufficio giudiziario dei magistrati indicati nell’istanza di ricusazione determina sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’istanza nei loro confronti.
- La manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione diretta a mettere in discussione la formazione istituzionale dell’organo giudicante giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 18, comma 7, c.p.a., oltre alla condanna alle spese.
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