Cassazione Penale, Sentenza n. 14382/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame della richiesta di conversione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il giudizio di responsabilità è stato reso definitivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello del 20/02/2024 lamentando: 1) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); 2) l'omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sull'art. 131-bis perché dall'istruttoria emergevano precedenti condanne passate in giudicato per fatti della stessa indole (contraffazione, falso e ricettazione) che integrano l'abitualità ostativa. Ha invece accolto la doglianza relativa alla conversione, perché la Corte territoriale aveva rigettato l'istanza senza compiere alcuna valutazione fattuale sulla solvibilità del condannato, basandosi su un'affermazione di principio che attribuiva erroneamente all'imputato l'onere di provare la capacità di adempiere.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Riferimento al reato di contraffazione per cui il Diop era stato giudicato in precedenti sentenze utilizzate per valutare l'abitualità ostativa alla concessione dei benefici.
art. 648 cod. pen.
Riferimento al reato di ricettazione contestato nell'ambito del procedimento principale.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione può essere esclusa dall'abitualità dell'autore; nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente l'abitualità perché ricorrevano precedenti (almeno due) reati della stessa indole.
art. 133 cod. pen.
Criteri generali che il giudice deve valutare nell'esercizio della sostituzione delle pene (anche nella valutazione della conversione della pena detentiva in pecuniaria); la discrezionalità del giudice deve essere motivata con riferimento a elementi di fatto.
art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Prevede un ampio intervallo di valori giornalieri per la conversione delle pene che consente al giudice di adeguare l'importo alle concrete condizioni economiche del condannato; la norma supporta l'obbligo del giudice di valutare la reale capacità di adempiere e di motivare il rigetto solo su specifici elementi di fatto.
Massime di principio
- La non applicazione dell'art. 131-bis è giustificabile se dall'istruttoria emergono precedenti passati in giudicato che attestano l'abitualità dell'autore (solitamente almeno due reati della stessa indole).
- La conversione di pene detentive brevi in pena pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice, che però deve motivare la decisione sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e su elementi di fatto relativi alla solvibilità del condannato.
- Il rigetto dell'istanza di conversione non può fondarsi su un generico e astratto 'mancato dimostramento' della solvibilità da parte dell'imputato: il giudice deve compiere una valutazione probatoria o acquisire elementi utili, e può escludere la conversione solo se emerge, con specifici elementi, l'impossibilità di adempiere.
- L'art. 56-quater l. 689/1981 (come modificato dal d.lgs. 150/2022) offre ampi margini per tarare l'importo della conversione sulle condizioni economiche del soggetto, pertanto il giudice ha strumenti per concedere la conversione anche in presenza di condizioni economiche disagiate, salvo prova contraria fondata su elementi concreti.
- In casi simili, se la corte territoriale rigetta un'istanza senza una valutazione fattuale motivata, la Corte di cassazione è incline ad annullare e rinviare la questione per un nuovo esame, lasciando invece ferme le parti della decisione correttamente motivate.
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