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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05420/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, disposto dall'amministrazione, di somme corrisposte a titolo di differenze retributive ritenute indebite a una ex insegnante di conservatorio. Prima venne emesso un decreto ingiuntivo amministrativo/atto di recupero e poi una cartella di pagamento; la destinataria li impugnò entrambi. In primo grado il giudice dichiarò inammissibile l'opposizione alla cartella nei confronti dell'agente della riscossione e, nel merito, ritenne prescritti solo alcuni importi. La corte d'appello confermò la decisione, valorizzando i decreti del conservatorio indicati come titolo del recupero e ritenendo il recupero dovuto e il Ministero legittimato passivo. In cassazione la ricorrente principale dedusse, con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non avesse valutato le sue critiche sulla mancanza di contenuto giustificativo dei decreti n. 402/2005 e n. 730/2010. Il Ministero propose ricorso incidentale contestando la propria legittimazione passiva; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rimase intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto il motivo principale inammissibile perché la sentenza d'appello aveva già esaminato le doglianze sulla genericità dei decreti e la censura mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito, non consentita sotto il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. nel testo novellato. Ha inoltre richiamato il limite della "doppia conforme" e il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non equivale a omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il rigetto delle doglianze della ricorrente principale rendeva superata la questione della legittimazione passiva del Ministero. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; è stato posto a carico della ricorrente principale l'ulteriore contributo unificato, senza oneri per l'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Viene richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza della motivazione o la motivazione apparente integrano nullità della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale base per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, sia per assenza di mala fede o colpa grave sia per mancanza di abuso dello strumento processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale; non si applica alle Amministrazioni dello Stato per il regime di prenotazione a debito.

  • art. 172 della legge n. 312/1980

    Richiamato dai giudici di merito quale base del conguaglio e del recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo essere veicolate sotto l'art. 360, n. 5, c.p.c. doglianze di insufficienza, contraddittorietà o mero dissenso sulla valutazione delle prove.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In presenza di "doppia conforme" su questioni di fatto, la censura in cassazione che tenda a rivalutare il merito probatorio incontra un ulteriore limite di ammissibilità.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando la questione dedotta risulta assorbita dal rigetto delle censure principali.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova della mala fede, della colpa grave o di un abuso dello strumento processuale, non essendo sufficiente la mera soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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