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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39584/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 20/05/2024 che, accogliendo eccezione difensiva di Moreci, aveva dichiarato la nullità parziale dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. limitatamente ai capi D) ed E) per omessa notifica personale e aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 157-bis e 161 comma 1 cod. proc. pen., sostenendo che solo la prima notificazione degli atti richiede la forma personale e che le notificazioni successive possono essere effettuate anche al difensore o alla persona IV, salvo gli atti introduttivi del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile direttamente in Cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il pubblico ministero può impugnare in Cassazione le ordinanze del tribunale collegiale solo se deduca abnormità del provvedimento ovvero nei casi espressamente previsti (es. misure della libertà personale). Il provvedimento impugnato non è stato ritenuto abnorme: si tratta di un esercizio dei poteri del giudice compatibile con l'ordinamento e non idoneo a determinare la stasi del processo, dal momento che il P.M. può rinnovare la notificazione dell'avviso. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre ribadito che le eventuali nullità relative alla notifica devono essere impugnate unitamente alla sentenza, salvo le eccezioni di legge e la giurisprudenza sull'abnormità.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen. (avviso di conclusione delle indagini)

    Il Tribunale aveva dichiarato la nullità parziale dell'avviso ex art. 415-bis per omissione della notifica personale; la Cassazione non ha approfondito il merito della nullità ma ha ritenuto che il provvedimento di declaratoria non è abnorme e non impedisce al P.M. di rinnovare la notificazione.

  • art. 157 cod. proc. pen. (forme e modalità di notificazione)

    Il ricorrente invocava la norma per sostenere che non tutte le notifiche successive debbano essere personali; la Corte ha osservato che eventuali vizi di notificazione possono determinare nullità ma ciò non rende automaticamente il provvedimento abnorme per poter essere impugnato direttamente in Cassazione.

  • art. 157-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nell'ambito delle regole sulle notificazioni; la Corte non ha dato una diversa interpretazione che giustifichi l'impugnabilità immediata del provvedimento.

  • art. 161 comma 1 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo sulle modalità di notificazione e sulle relative conseguenze; la decisione della Corte si è concentrata sull'ammissibilità del ricorso più che sull'interpretazione sostanziale di questa norma.

  • art. 586 cod. proc. pen. (impugnazioni delle ordinanze)

    Principio richiamato dalla Corte: le impugnazioni delle ordinanze emesse dal tribunale collegiale debbono essere proposte con la sentenza, salvo le eccezioni previste dalla legge o quelle giudiziarie relative ai provvedimenti abnormi.

  • art. 310 cod. proc. pen. (appello in materia di libertà personale)

    Norma richiamata per sottolineare una delle eccezioni all'immediata impugnabilità delle ordinanze: le questioni in materia di libertà personale possono essere impugnate subito mediante appello o altri rimedi specifici.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U n. 17/1997, Sez. U n. 11/1997, Sez. U n. 25957/2009, Sez. 6 n. 25810/2014)

    varie pronunce di Cassazione citate nella motivazione

    La giurisprudenza di legittimità chiarisce il concetto di abnormità processuale e afferma che non è abnorme il provvedimento che dichiari l'invalidità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis e disponga la trasmissione degli atti al P.M., quando ciò non comporti la paralisi del processo e il P.M. possa rinnovare la notificazione.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero non può impugnare direttamente in Cassazione le ordinanze del tribunale collegiale se non dimostra che il provvedimento è abnorme ovvero rientra nelle eccezioni previste (es. misure della libertà personale).
  • Le nullità derivanti da vizi di notificazione degli atti (compreso l'avviso ex art. 415-bis) vanno, salvo eccezioni, impugnate unitamente alla sentenza; la declaratoria di nullità da parte del giudice non rende automaticamente impugnabile immediatamente il provvedimento in Cassazione.
  • Un provvedimento che dichiari nullità della notifica e disponga la trasmissione degli atti al P.M. è normalmente una manifestazione dei poteri del giudice non abnorme se il vizio è sanabile mediante la rinnovazione della notificazione e non determina la stasi del processo.
  • Per ottenere un ricorso immediato in Cassazione il ricorrente deve documentare che il provvedimento è così singolare o radicalmente anomalo da risultare estraneo al sistema processuale o da rendere impossibile il prosieguo del processo.
  • In situazioni simili la strategia più efficace per il pubblico ministero è regolarizzare la notificazione e riservare le doglianze relative alla nullità per l'impugnazione con la sentenza, salvo che sussistano elementi per sostenere l'abnormità del provvedimento o che si tratti di materia di libertà personale.
  • Per evitare contestazioni, è consigliabile curare la prima notificazione degli atti e documentarne la correttezza formale, tenendo conto che la forma della notificazione può essere determinante per la contestabilità degli atti processuali.

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