Cassazione Penale, Sentenza n. 29375/2026 del 03/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di associazione per delinquere e appropriazione indebita, confermando l'affermazione di responsabilità, le aggravanti e la continuazione, ma rideterminando la pena alla luce di una sentenza della Corte costituzionale richiamata in motivazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'associazione per delinquere, sostenendo che i fatti sarebbero stati al più riconducibili a concorso di persone in appropriazioni indebite, senza una vera struttura organizzativa autonoma né un effettivo inserimento dell'imputato nell'associazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) violazione del divieto di reformatio in peius in punto trattamento sanzionatorio ex art. 597, comma 3, c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe determinato la pena base senza rispettare il divieto di aggravamento in impugnazione. Le parti civili si sono costituite chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; il pubblico ministero ha concluso per il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché basato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse meramente per relationem, ma autonoma e articolata, e che le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti mirassero in realtà a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso vizi nella valutazione del trattamento sanzionatorio: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato in ragione della gravità, professionalità e durata della condotta; quanto alla pena, la Corte ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, osservando che la determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la sanzione finale non superi quella precedentemente inflitta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Norma evocata per contestare la qualificazione giuridica dei fatti come associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione operata dai giudici di merito e ha escluso che il ricorso potesse trasformarsi in una richiesta di rilettura del fatto.
art. 110 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il concorso di persone in luogo dell'associazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza non incidesse sulla corretta sussunzione del fatto ma mirasse a una diversa ricostruzione probatoria.
art. 62-bis c.p.
Richiamato per censurare il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha affermato che la valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione non illogica.
art. 597, comma 3, c.p.p.
Richiamato per dedurre la violazione del divieto di reformatio in peius; la Corte ha escluso la violazione osservando che la determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di appello, purché la pena finale non superi quella originaria.
art. 606, lett. b ed e, c.p.p.
Sono stati i parametri di ricorso invocati per denunciare violazione di legge e difetto di motivazione; la Corte ha reputato le doglianze manifestamente infondate e volte a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 606, lett. b, c.p.p.
Parametrato alla censura sul divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello penale la motivazione può richiamare passaggi della decisione di primo grado senza che ciò integri, di per sé, una motivazione per relationem censurabile, purché il giudice di appello svolga un autonomo vaglio critico delle censure e pervenga a una propria valutazione del fatto.
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico o una nuova valutazione del compendio probatorio; la Corte di cassazione controlla la corretta sussunzione del fatto accertato nella fattispecie astratta, non la rilettura delle prove.
- La qualificazione di una pluralità di condotte come partecipazione a un'associazione per delinquere richiede la verifica di una struttura stabile e organizzata finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati; la mera ripetizione di appropriazioni indebite non basta se il giudice di merito accerta un meccanismo organizzato e stabile con consapevole inserimento del soggetto nel sodalizio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo motivi in modo congruo valorizzando gravità del fatto, professionalità della condotta e durata della stessa.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice di appello di determinare una pena base diversa, anche non coincidente con il minimo edittale, se la sanzione finale non supera quella inflitta in precedenza e la scelta è sorretta da motivazione non illogica.
- Le valutazioni sul trattamento sanzionatorio appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge effettiva.
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