Sentenza del 12/11/2015 n. 4871 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Fatture generiche ed incomplete emesse da soggetto che non ha mai presentato dichiarazione e versato l'IVA riscossa - Indeducibilità dei costi e indetraibilità dell'IVA - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA indicata in fatture passive. Le fatture, tuttavia, erano generiche e incomplete ed erano state emesse da un soggetto che, pur avendo applicato l'IVA, non aveva mai presentato la dichiarazione annuale né versato l'imposta riscossa. Tali elementi hanno messo in dubbio l'effettività e la documentazione delle operazioni, nonché la regolarità dell'imposta esposta.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: i costi documentati dalle fatture generiche e incomplete non sono stati considerati deducibili e l'IVA indicata non è stata ritenuta detraibile. La mancata presentazione delle dichiarazioni e il mancato versamento dell'IVA da parte dell'emittente hanno costituito elementi rilevanti, unitamente all'inadeguatezza della documentazione, per negare i benefici fiscali al destinatario.
Massime di principio
- La deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA richiedono una documentazione concreta, completa e idonea a dimostrare natura, quantità, qualità e riferibilità delle operazioni.
- Una fattura generica o incompleta può essere insufficiente a provare l'effettività dell'acquisto e può comportare il recupero sia del costo sia dell'IVA detratta.
- La condotta irregolare dell'emittente, come la mancata presentazione della dichiarazione IVA e il mancato versamento dell'imposta riscossa, costituisce un elemento di rischio rilevante per il destinatario della fattura.
- Il soggetto che detrae l'IVA deve poter dimostrare, con elementi oggettivi e documentali, che l'operazione è reale e che l'imposta è collegata a una prestazione effettivamente ricevuta; la sola presenza della fattura non è sempre sufficiente.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, rapporti di avanzamento e ogni altra prova utile a rendere verificabile l'operazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 352 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 2383 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 2384 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4834 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4841 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4844 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →