Ordinanza n. 1585/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana, Sez. II, che aveva negato la tutela cautelare contro il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Toscana relativa al provvedimento con cui la Questura di Firenze ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, i motivi posti a fondamento del diniego, basati su gravi reati commessi dall'interessato. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora propri della fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi dedotti in primo grado non presentassero profili di evidente fondatezza, precisando tuttavia che dovranno essere compiutamente esaminati dal TAR in sede di merito, con particolare riguardo alla rilevanza dei gravi reati commessi dall'appellante e posti a base del provvedimento impugnato. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l'interesse dell'Amministrazione a evitare rischi per l'ordine e la sicurezza pubblici. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla disciplina europea in materia di dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi all'interessato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, il giudice valuta sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, senza definire in via esaustiva le questioni riservate al giudizio di merito.
- La mancanza di profili di evidente fondatezza dei motivi di ricorso, accompagnata dalla necessità di un loro più approfondito esame in sede di merito, è sufficiente a negare la tutela cautelare quando non emerga un fumus qualificato.
- Nel bilanciamento cautelare relativo al rinnovo del permesso di soggiorno, l'interesse dell'amministrazione a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblici può prevalere sull'interesse individuale alla sospensione degli effetti del diniego, soprattutto quando il provvedimento sia fondato su gravi reati commessi dallo straniero.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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