Cassazione Civile, Ordinanza n. 02166/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dalla comunicazione, da parte di varie aziende agricole socie di un consorzio agricolo cooperativo, del recesso dal rapporto sociale e mutualistico ai sensi dello statuto, in particolare dell'art. 10, lett. b), che secondo le parti disciplinava l'ipotesi di mancata produzione di pomodoro per almeno due anni. Il consiglio di amministrazione del consorzio aveva negato la sussistenza dei presupposti del recesso. Le socie hanno quindi promosso arbitrato per ottenere l'accertamento della legittimità dei recessi e dell'illegittimità del diniego del consorzio. Il collegio arbitrale ha accolto le domande, riconoscendo la legittimità dei recessi. Il consorzio ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, deducendo: contraddittorietà del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.; vizio di motivazione ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla delibera del c.d.a. e sull'inadempimento delle socie; omesso esame di fatti decisivi; ulteriore contraddittorietà relativa alla posizione di una singola socia. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In cassazione il consorzio ha riproposto cinque motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli d'appello, insistendo sulla pretesa contraddizione tra motivazione e dispositivo del lodo, sull'interpretazione dell'art. 10 dello statuto, sull'omessa pronuncia e sulla disciplina applicata al recesso della socia Verani.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi costituissero, in sostanza, una mera riedizione delle censure già formulate in appello, senza un confronto specifico e diretto con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di legittimità avverso la decisione resa sull'impugnazione del lodo arbitrale, non è consentito riesaminare direttamente il lodo o rivalutare i fatti accertati dagli arbitri; il controllo è limitato alla correttezza della sentenza d'appello che ha deciso sull'impugnazione. Quanto alla denunciata contraddittorietà del lodo, ha confermato che la nullità ex art. 829, n. 11, c.p.c. richiede una contraddizione tra le parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo, non tra diverse parti della motivazione, salvo il caso di motivazione del tutto mancante o incomprensibile. Ha altresì osservato che la Corte d'appello aveva già esaminato le doglianze sull'interpretazione dello statuto, sulla delibera del c.d.a. e sull'inadempimento dei soci, spiegando che il collegio arbitrale aveva adottato un'interpretazione letterale della clausola statutaria e che la prova del presupposto di recesso era stata raggiunta in arbitrato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per inammissibilità, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
La nullità del lodo per contraddittorietà sussiste solo se la contraddizione emerge tra le componenti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; non basta la contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione, salvo che renda impossibile ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.
art. 829 c.p.c.
Il vizio di motivazione è scrutinabile nei limiti propri dell'impugnazione del lodo, ma il ricorso in cassazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione, non limitarsi a riproporre censure al lodo.
art. 829 c.p.c.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è giudizio a critica limitata, proponibile solo per gli errores in procedendo e nei limiti consentiti dalla norma.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato la questione sostanziale, anche implicitamente, rigettandola con motivazione compatibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamo finale per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la sentenza che ha deciso sull'impugnazione di un lodo arbitrale, la Cassazione non può rivalutare direttamente il lodo né riesaminare il merito dell'accertamento arbitrale, ma deve verificare soltanto la correttezza giuridica e la congruità della motivazione della sentenza di appello.
- L'impugnazione del lodo arbitrale per nullità è un rimedio a critica limitata: il ricorrente deve indicare in modo specifico il vizio previsto dall'art. 829 c.p.c. e confrontarsi con le rationes decidendi della decisione impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo non coincide con qualsiasi incoerenza interna della motivazione: occorre una reale contraddizione tra dispositivi o tra motivazione e dispositivo, oppure una motivazione talmente carente da essere incomprensibile.
- Se il giudice di merito ha interpretato una clausola statutaria o contrattuale in modo letterale e tale lettura è stata esaminata e confermata nella decisione impugnata, la mera riproposizione di una diversa interpretazione non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso per cassazione.
- La censura di omessa pronuncia non è ammissibile quando la questione sia stata in realtà affrontata, anche implicitamente, dal giudice di merito e sia stata rigettata sulla base di una motivazione logicamente coerente.
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