Sentenza n. 4871/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 783 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro l'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, l'erronea applicazione del rito abbreviato e del dimezzamento dei termini previsto dall'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., sostenendo che la controversia riguardasse un impianto di generazione elettrica di potenza inferiore alla soglia di 300 MW e fosse quindi soggetta al rito ordinario, anche in considerazione della specifica disciplina dell'art. 119, comma 1, lett. l), c.p.a. In secondo luogo, ha contestato la qualificazione dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 come atto complesso o pluristrutturato, sostenendo che essa costituisse un unico provvedimento espressivo della volontà dell'autorità procedente e che la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio fossero effetti ex lege, non autonomi segmenti provvedimentali. Ha inoltre riproposto i motivi di primo grado volti a contestare la legittimità dell'Autorizzazione Unica. Il TAR aveva ritenuto applicabile il rito abbreviato in ragione della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio contenute nell'autorizzazione, dichiarando tardivo il deposito del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, annullato la sentenza del TAR e rinviato la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi contro l'Autorizzazione Unica. Ha ritenuto non applicabile il rito abbreviato previsto dall'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. perché il ricorso non contestava specifici provvedimenti relativi a fasi di un procedimento di occupazione o espropriazione e non risultava necessaria l'attivazione di un autonomo procedimento espropriativo. Il mero fatto che l'Autorizzazione Unica comporti ex lege la pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non determina, da solo, l'applicazione del rito accelerato. Le norme sul dimezzamento dei termini, eccezionali rispetto al rito ordinario, devono essere interpretate restrittivamente. Il Collegio ha inoltre escluso che l'Autorizzazione Unica sia un atto pluristrutturato contenente distinti provvedimenti soggetti a riti diversi: la dichiarazione di pubblica utilità costituisce un effetto legale dell'autorizzazione, mentre l'unica volontà provvedimentale rilevante è quella dell'autorità procedente. L'erronea declaratoria di irricevibilità, fondata su una motivazione tautologica e priva dell'esame del merito, è stata qualificata come causa di nullità della sentenza, comportante il rinvio al primo giudice. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Il rito abbreviato e il dimezzamento dei termini si applicano, in materia di impianti da fonti rinnovabili, solo quando siano impugnati specifici provvedimenti riferibili a una procedura di occupazione o espropriazione, non per il solo effetto legale di pubblica utilità dell'autorizzazione.
art. 119, comma 1, lett. l), c.p.a.
le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7
La disposizione non giustifica l'estensione generalizzata del rito abbreviato a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; nel caso deciso, l'impianto aveva potenza largamente inferiore alla soglia di 300 MW indicata dal giudice.
art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003
Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti
La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza discende direttamente dalla legge e non trasforma automaticamente l'impugnazione dell'Autorizzazione Unica in un giudizio relativo a una procedura espropriativa.
art. 105, comma 1, c.p.a.
L'erronea declaratoria di irricevibilità fondata su una motivazione apparente, che ometta integralmente l'esame del merito, comporta la nullità della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Consente la regolazione delle spese secondo le eccezionali ragioni previste dalla disciplina applicabile.
art. 92, comma 2, c.p.c.
È stato richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per l'eccezionale peculiarità delle questioni controverse.
Massime di principio
- Il rito abbreviato previsto dall'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. non si applica automaticamente all'impugnazione di un'Autorizzazione Unica per un impianto alimentato da fonti rinnovabili solo perché l'autorizzazione comporta ex lege la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; occorre che siano impugnati specifici provvedimenti riferibili a una procedura di occupazione o espropriazione o che risulti necessaria l'attivazione di un autonomo procedimento espropriativo.
- Le disposizioni processuali che prevedono il dimezzamento dei termini costituiscono eccezioni al rito ordinario e devono essere interpretate restrittivamente, senza estenderle a controversie non direttamente attinenti a fasi o atti della procedura espropriativa.
- L'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 d.lgs. 387/2003 costituisce un unico provvedimento espressivo della volontà dell'autorità procedente; la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono effetti legali dell'autorizzazione, non autonomi segmenti provvedimentali impugnabili e soggetti a un rito diverso.
- La sentenza che dichiari l'irricevibilità o l'inammissibilità del ricorso sulla base di una motivazione tautologica, fondata su un errore palese nell'individuazione del rito applicabile e tale da omettere integralmente l'esame del merito, è nulla e deve essere annullata con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
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