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Sentenza

Sentenza n. 194/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 22/2025, RG 572/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 23/01/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 24/01/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3), nonché per l’assegnazione del termine per provvedere non superiore a sessanta giorni e per la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento rispetto al prefiggendo termine;

Giustizia amministrativa202500866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata e quindi passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del giudicato e ha chiesto l'assegnazione di un termine per provvedere, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del titolo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione attributiva del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già pagate.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione inadempiente può essere condannata alle spese anche quando l'inadempimento non sia controverso al momento della proposizione del ricorso, poiché ha reso necessaria l'iniziativa giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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