Sentenza n. 785/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari - della determinazione dell’Autorità idrica toscana n. 25 del 16.06.2025, con la quale è stato negato il riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato del Comune di Lucca di cui all’istanza del 25.07.2024 ex art. 147, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e dei relativi allegati, compresi il documento tecnico predisposto dall’Area pianificazione e controllo dell’Autorità idrica denominato «Istruttoria di valutazione dei requisiti del servizio idrico integrato nel Comune di Lucca di cui all’art. 147, comma 2 bis, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006», prot. n. 7851/2025 del 28.05.2025, e l’istruttoria integrativa avente ad oggetto «riscontro alla comunicazione del Comune di Lucca, a seguito del preavviso di diniego dell’Autorità Idrica Toscana, riguardo l’istanza ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006», prot. n. 8632/2025 del 13.06.2025; - della nota dell’Autorità idrica toscana prot. n. 7854/2025 del 28.05.2025, avente ad oggetto «Comunicazione ex art.10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. dei motivi ostativi all’accoglimento della “Istanza ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato da parte del Comune di Lucca”»; - della antecedente nota dell’Autorità idrica toscana prot. n. 5261/2025 del 4.04.2025, avente ad oggetto «Comunicazione di Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 7, L. n. 241/90», con la quale l’Autorità ha comunicato l’avvio della procedura di riesame della istanza di salvaguardia in ottemperanza a quanto stabilito dal TAR Toscana, Firenze con la sentenza n. 633 del 2 aprile 2025; - della nota dell’Autorità idrica toscana prot. n. 6059/2025 del 18.04.2025, avente ad oggetto «Istanza ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato da parte del Comune di Lucca. RICHIESTA DATI E INFORMAZIONI CON INTERRUZIONE TERMINI ai sensi dell’art.2, comma 7 della Legge n. 241/1990», con la quale, nell’ambito del procedimento di riesame, l’Autorità ha richiesto al Comune di Lucca integrare l’istanza con le informazioni indicate nella nota del dirigente dell’Area pianificazione e controllo prot. n. 6055/2025; nonché, ove occorrer possa - della nota dell’Autorità idrica toscana inviata il 14.06.2024, prot. Comune di Lucca 106289/2024, recante «Avvio del procedimento di subentro ai sensi dell’art. 12 della Convenzione tipo approvata con deliberazione ARRGSI 656/2015/R/idr per la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Lucca – Convocazione incontro»; - della nota dell’Autorità idrica toscana inviata il 28.06.2024 al Comune di Lucca, a GEAL S.p.A., a Gaia S.p.A. e per conoscenza ad ARERA, prot. Comune di Lucca n. 0115506/2024, avente ad oggetto «Avvio del procedimento di subentro ai sensi dell’art. 12 della Convenzione tipo approvata con deliberazione AEEGSI 656/2015/R/idr per la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Lucca»; - del decreto del Direttore generale dell’Autorità idrica toscana n. 137 del 19.11.2024 recante «Determinazione in merito alla proposta di valore di subentro presentata da Geal S.p.A. nell’ambito della gestione dei servizi idrici svolta nel comune di Lucca»; - della comunicazione dell’Autorità idrica toscana del 19.05.2025, prot. n. 0084057/2025, rivolta a GEAL e per conoscenza al Comune di Lucca e a Gaia, avente ad oggetto «Procedimento di subentro ai sensi dell’art. 12 della Convenzione tipo approvata con deliberazione AEEGSI n.656/2015/R/idr per la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Lucca – Richiesta adempienti ex art. 12 Convenzione tipo», nella quale è richiesta la ricognizione delle infrastrutture, l’aggiornamento del valore residuo provvisorio e l’avvio delle attività inerenti al passaggio diretto ed immediato del personale oltre alla ricognizione delle autorizzazioni in essere; - nonché, in ogni caso, per quanto di interesse, di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ove lesivi, comunque inerenti al diniego relativo alla salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Lucca, comunque presupposti, connessi e/o conseguenti all’impugnato provvedimento di diniego, ivi compresi tutti quelli comunque richiamati nella determinazione dell’Autorità idrica toscana n. 25 del 16.06.2025 e negli atti ad essa presupposti, ancorché non conosciuti e/o non notificati, in relazione ai quali si formula altresì, sin da ora, riserva di proporre motivi aggiunti; e per l’accertamento del diritto del Comune di Lucca a continuare a gestire il servizio idrico integrato nel territorio comunale, oltre alla ricognizione delle autorizzazioni in essere; - nonché, in ogni caso, per quanto di interesse, di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ove lesivi, comunque inerenti al diniego relativo alla salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Lucca, comunque presupposti, connessi e/o conseguenti all’impugnato provvedimento di diniego, ivi compresi tutti quelli comunque richiamati nella determinazione dell’Autorità idrica toscana n. 25 del 16.06.2025 e negli atti ad essa presupposti, ancorché non conosciuti e/o non notificati, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per l’accertamento del diritto del Comune di Lucca a continuare a gestire il servizio idrico integrato nel territorio comunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dell'Autorità idrica toscana n. 25 del 16 giugno 2025, di diniego della salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato del Comune di Lucca, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità d'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Lucca, che gestiva il servizio idrico integrato tramite GEAL S.p.A. in forza di una concessione in scadenza al 31 dicembre 2025, ha impugnato il diniego dell'Autorità idrica toscana relativo all'istanza di salvaguardia presentata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006. Il primo motivo censurava la valutazione dell'Autorità circa l'insussistenza dei tre requisiti richiesti dalla norma: approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi, aree protette o siti paesaggistici; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Il Comune sosteneva, in particolare, che anche acque sottoposte a semplice clorazione potessero essere considerate provenienti da fonti pregiate; contestava la valutazione della vulnerabilità della falda e l'utilizzo dei parametri del d.lgs. n. 18/2023; deduceva che dovessero essere considerati anche i pozzi ai fini del secondo requisito e che non fossero previsti limiti quantitativi minimi; lamentava disparità di trattamento rispetto ad altri comuni, tra cui Zeri; contestava infine i dati sulle perdite della rete e sulla copertura fognaria. Con il secondo motivo sosteneva che l'Autorità avesse fondato il diniego su valutazioni estranee ai requisiti legali, in particolare sui rapporti con il gestore unico Gaia S.p.A. Con il terzo motivo lamentava l'omessa considerazione della situazione economico-finanziaria di Gaia e della gestione ritenuta meritoria di GEAL. In corso di causa il Comune chiedeva anche una consulenza tecnica o verificazione sui requisiti previsti dalla legge.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 introduca una deroga eccezionale alla regola generale della gestione unitaria e accentrata del servizio idrico, da interpretare rigorosamente e restrittivamente. I tre requisiti richiesti dalla disposizione devono sussistere cumulativamente. Il diniego, fondato sulla pluralità dei requisiti ritenuti mancanti, è pertanto un atto a motivazione plurima: è sufficiente la legittimità di uno solo dei motivi per sorreggerlo. Quanto al primo requisito, il giudice ha ritenuto legittimo il criterio dell'Autorità, secondo cui sono qualitativamente pregiate le sole fonti che presentano sin dall'origine caratteristiche chimiche e organolettiche non ordinarie e condizioni di protezione tali da risultare naturalmente conformi ai parametri normativi, non anche le acque che divengono utilizzabili mediante trattamenti, seppure modesti, di potabilizzazione. È stato ritenuto legittimo il riferimento al d.lgs. n. 18/2023, vigente al momento dell'adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. Poiché soltanto il 5,65% della risorsa proveniva da fonti considerate pregiate, mentre il 94,35% era prelevato da una falda freatica vulnerabile e soggetta a pressioni antropiche, il requisito è stato ritenuto insussistente. Quanto al secondo requisito, il TAR ha affermato che la norma fa riferimento testuale alle sorgenti e non ai pozzi; ha inoltre ritenuto rilevante che le sorgenti localizzate in aree vincolate contribuissero soltanto per lo 0,25% al volume complessivo della risorsa. Il vincolo paesaggistico rilevante deve essere funzionalmente collegato alla tutela della naturalità o della specifica protezione della sorgente, non a valori meramente estetici, panoramici o monumentali. La dedotta disparità di trattamento non è stata provata, mancando la dimostrazione della perfetta identità delle situazioni comparate; inoltre la posizione del Comune di Zeri poteva ricadere nella distinta ipotesi prevista per i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Quanto al terzo requisito, il giudice ha considerato rilevanti le carenze della copertura fognaria nelle zone prossime alle captazioni e le perdite superiori al 30% della rete di distribuzione, distinguendole dalle perdite della rete di adduzione. È stata valorizzata anche la penale irrogata da ARERA a GEAL per il macro-indicatore relativo alle perdite idriche. I confronti con la media nazionale o con decisioni assunte da enti d'ambito diversi sono stati ritenuti irrilevanti. La sola carenza del primo requisito era comunque sufficiente a giustificare il diniego; pertanto il giudice ha ritenuto superflua la consulenza o verificazione richiesta e non decisivi i rapporti tra il Comune e Gaia o la situazione economico-finanziaria del gestore unico. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori per ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006
«Sono fatte salve [...] le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici [...] utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico»
La disposizione costituisce una deroga eccezionale alla regola della gestione unitaria e accentrata e deve essere interpretata restrittivamente. I tre requisiti devono sussistere cumulativamente; la valutazione deve riguardare fonti e sorgenti secondo il significato testuale e la finalità di efficienza e tutela del servizio.
art. 147, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Esprime il modello organizzativo fondato sugli ambiti territoriali ottimali e sulla gestione unitaria e accentrata del servizio idrico integrato.
art. 149-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Conferma il principio generale dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato.
art. 147, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
Richiama, nell'organizzazione del servizio, il principio dell'unicità della gestione e l'adeguatezza delle dimensioni gestionali.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La procedura di riesame è stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; il giudizio non ha rilevato specifici vizi invalidanti della partecipazione procedimentale.
art. 2, comma 7, l. n. 241/1990
È stato richiamato per la richiesta di integrazione di dati e informazioni con interruzione dei termini procedimentali.
d.lgs. n. 18/2023
È stato legittimamente utilizzato dall'Autorità quale parametro vigente alla data di adozione del diniego per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano, in applicazione del principio tempus regit actum.
d.lgs. n. 42/2004
Il riferimento ai beni paesaggistici rileva, ai fini della salvaguardia, soltanto quando il vincolo sia funzionalmente collegato alla tutela della naturalità o alla protezione specifica della sorgente.
d.P.C.M. 4 marzo 1996, allegato 1, punto 5.5
Le perdite tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione e distribuzione non sono superiori al 20%.
La disposizione richiede di distinguere tra perdite della rete di adduzione e perdite della rete di distribuzione; ai fini dell'efficiente utilizzo della risorsa rileva specificamente il livello delle perdite della rete di distribuzione.
art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006
È richiamato per distinguere la diversa ipotesi di salvaguardia prevista per i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Massime di principio
- La salvaguardia delle gestioni autonome del servizio idrico prevista dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 è una deroga eccezionale alla regola della gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale e deve essere interpretata e applicata in senso rigoroso e restrittivo.
- I requisiti dell'approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate, della localizzazione delle sorgenti in aree protette o siti paesaggistici e dell'utilizzo efficiente della risorsa con tutela del corpo idrico devono sussistere contestualmente; la mancanza anche di uno solo impedisce il riconoscimento della salvaguardia.
- La nozione di fonte qualitativamente pregiata richiede che l'acqua presenti sin dall'origine caratteristiche chimiche e organolettiche non ordinarie, unite a condizioni di protezione dell'acquifero tali da renderla naturalmente conforme ai parametri di potabilità; non è sufficiente che l'acqua divenga potabile mediante trattamenti, anche modesti, di potabilizzazione.
- Il requisito della localizzazione in aree protette o siti paesaggistici riguarda testualmente le sorgenti di approvvigionamento e non i pozzi; inoltre, il vincolo paesaggistico deve essere funzionalmente correlato alla tutela della naturalità o alla protezione specifica della sorgente, non a meri valori estetici, panoramici o monumentali.
- Quando il diniego della salvaguardia è fondato sull'insussistenza cumulativa di più requisiti, esso è un atto a motivazione plurima: la legittimità anche di uno solo dei motivi è sufficiente a sorreggere il provvedimento e rende non decisiva l'eventuale illegittimità degli altri.
- Il vizio di disparità di trattamento richiede la prova rigorosa della perfetta identità delle situazioni poste a confronto; non è sufficiente richiamare il diverso trattamento riservato a comuni appartenenti ad altri contesti organizzativi o normativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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